| (Modalità di svolgimento dell'esame).
1. Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce, con
proprio decreto, i giorni in cui devono aver luogo le prove
scritte degli esami per l'abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato ed il termine entro il quale devono
essere presentate le domande di ammissione agli esami
medesimi.
2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino
ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno
novanta giorni prima di quello fissato per l'inizio delle
prove scritte.
3. Qualora nello stesso decreto non si sia provveduto alla
nomina delle commissioni
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esaminatrici, queste sono nominate con decreto
successivo, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del
decreto precedente, salvo quanto disposto nel comma 5
dell'articolo 71.
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