| (Esame per l'esercizio del patrocinio innanzi alle
magistrature superiori).
1. L'esame per l'iscrizione nell'albo speciale è indetto
con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da pubblicarsi
nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
almeno novanta giorni prima della data fissata per l'inizio
delle prove scritte.
2. Nel decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i giorni
delle prove ed il termine entro il quale devono essere
presentate le domande di ammissione agli esami.
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3. L'esame si svolge ogni anno in Roma presso il Ministero
di grazia e giustizia e possono parteciparvi gli avvocati che
abbiano esercitato con continuità per tre anni la professione
di avvocato dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello e
dimostrino, oltre a tale esercizio, la loro attuale iscrizione
nell'albo professionale degli avvocati e l'anzianità della
stessa per il periodo prescritto.
4. Durante il periodo indicato al comma 3 gli aspiranti
dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica relativa a
giudizi per cassazione, frequentando lo studio di un avvocato
che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la Corte di
cassazione, facendone constatare la verità mediante attestato
dell'avvocato stesso, recante il visto del competente
consiglio dell'ordine degli avvocati.
5. Gli aspiranti devono trovarsi nelle condizioni richieste
prima della scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione all'esame.
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