| (Domande di ammissione all'esame).
1. I candidati devono rivolgere la domanda di ammissione
agli esami, nel termine stabilito, al Ministro di grazia e
giustizia e corredarla delle attestazioni relative ai
requisiti indicati nell'articolo 78, nonché della ricevuta di
pagamento della tassa prescritta per l'ammissione agli
esami.
2. La commissione esaminatrice delibera sulle domande di
ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi.
3. L'elenco di cui al comma 2 è depositato almeno quindici
giorni prima dell'inizio delle prove negli uffici della
segreteria della commissione esaminatrice. A ciascun candidato
è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonché
del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per
sostenere le prove.
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