| (Commissione esaminatrice per l'esame
di ammissione nell'albo speciale).
1. La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro
di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense,
ed è composta da cinque membri titolari e cinque supplenti,
dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti
da almeno dieci anni nell'albo speciale di cui all'articolo
31, comma 1, lettera e); due titolari e due supplenti
sono magistrati con qualifica non inferiore a quella di
magistrato di Corte di cassazione; un titolare e un supplente
sono professori ordinari di materie giuridiche presso
un'università della Repubblica, ovvero presso un istituto
superiore a questa parificato.
2. Gli avvocati componenti la commissione d'esame sono
scelti dal Ministro di grazia e giustizia tra dodici
nominativi designati dal Consiglio nazionale forense.
3. La commissione, nella prima riunione, elegge a scrutinio
segreto il presidente ed un vice presidente; in caso di parità
di voti risulta eletto il membro più anziano per età.
4. I supplenti intervengono nella commissione in
sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
5. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la
domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unità, la
commissione esaminatrice può essere integrata, con decreto del
Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi prima
dell'espletamento delle prove scritte, da un numero di membri
supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri
effettivi, tale da permettere, unico restando il presidente,
la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un
numero di componenti pari a quello della commissione
originaria e da un segretario aggiunto. A ciascuna delle
sottocommissioni non può essere assegnato un numero di
candidati superiore a duecentocinquanta.
6. La commissione e le sottocommissioni esaminatrici hanno
sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.
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