| (Prove di esame).
1. Le prove dell'esame di cui all'articolo 78 sono
scritte ed orali.
2. Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella
compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in
materia civile o commerciale, penale ed amministrativa. La
prova in materia amministrativa può anche consistere in un
ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede
giurisdizionale.
3. Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati,
secondo i casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti
amministrativi, avverso i quali sia ammissibile uno dei
ricorsi indicati nel comma 2.
4. La prova orale consiste nella discussione di un tema
avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale
il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al
patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
5. Le prove scritte si svolgono in tre giorni non
consecutivi.
6. La scelta delle pronunce giurisdizionali o degli atti
amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei
ricorsi è fatta dalla commissione. Il tema orale è assegnato a
ciascun candidato dal presidente della commissione.
7. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di
quarantacinque minuti per ciascun candidato.
8. I candidati hanno facoltà di fare pervenire alla
commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio
delle prove, i testi dei codici e delle leggi, nonché delle
ultime dieci annate di una delle principali riviste
giurisprudenziali.
9. E' altresì in facoltà della commissione di consentire,
nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno
separatamente e con le opportune garanzie, i libri, le
pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la
commissione abbia la possibilità di procurarsi.
10. Devono essere esclusi dall'esame coloro che sono
trovati in possesso di
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scritti o appunti, nonché di libri, pubblicazioni o riviste,
la cui consultazione non sia consentita a termini dei commi 8
e 9.
11. L'esclusione ai sensi del comma 10 è ordinata dai
commissari presenti. In caso di disaccordo la decisione è
rimessa al presidente.
12. Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni
prova scritta e per quella orale.
13. Nel procedere alla revisione dei lavori, la
commissione, immediatamente dopo la lettura di ogni lavoro,
assegna il punteggio.
14. La commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro
sia in tutto o in parte copiato, annulla la prova. Deve pure
essere annullato l'esame dei candidati che comunque abbiano
apposto un segno di riconoscimento.
15. Sono ammessi alla prova orale i candidati che
conseguono non meno di trentacinque punti in ciascuna prova
scritta.
16. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente,
il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il
giorno e l'ora della prova orale.
17. Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano
riportato non meno di quaranta punti nella prova orale.
18. Ultimate le prove orali, la commissione forma l'elenco
dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.
19. L'elenco dei candidati dichiarati idonei è approvato
dal Ministro di grazia e giustizia ed è quindi comunicato al
Consiglio nazionale forense.
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