| (Indennità per i membri
delle commissioni d'esame).
1. Al presidente, al vice presidente ed ai membri,
effettivi e supplenti, delle commissioni di esame per
l'abilitazione alla professione di avvocato e per l'ammissione
nell'albo speciale per il patrocinio innanzi alle magistrature
superiori sono corrisposti i rimborsi, le indennità
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ed ogni altro compenso spettanti ai componenti che svolgono
le medesime funzioni negli esami di concorso per l'ammissione
in magistratura.
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