| (Procedimento disciplinare e
notizia del fatto).
1. Gli iscritti all'albo professionale, agli elenchi o
ai registri che non osservano i loro doveri e le regole di
condotta sono sottoposti a giudizio disciplinare da parte del
consiglio dell'ordine.
2. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia
al consiglio dell'ordine competente dell'inizio di ogni
procedimento penale nei confronti di iscritti nell'albo
professionale, negli elenchi e nei registri, nonché dei casi
di abbandono ingiustificato della difesa.
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