| (Competenza).
1. La competenza a procedere disciplinarmente spetta al
consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo
professionale, elenco o registro al quale appartiene
l'iscritto.
2. Qualora si debba procedere nei confronti di un
componente del consiglio dell'ordine che sarebbe competente a
dare inizio all'azione disciplinare, questa è attribuita al
consiglio costituito presso il tribunale della città ove ha
sede la corte di appello nel cui distretto è stato commesso il
fatto; se si tratta di componenti di un consiglio dell'ordine
costituito presso un tribunale di città ove ha sede una corte
d'appello, la competenza appartiene al consiglio costituito
nella sede della corte di
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appello più vicina, individuata secondo le norme del codice
di procedura penale.
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