| (Esercizio dell'azione disciplinare.
Organo inquirente).
1. Ricevuta la notizia del fatto, il presidente del
consiglio dell'ordine nomina un consigliere inquirente, che
svolge sia le funzioni inquirenti, sia quelle requirenti per
tutto il corso del procedimento disciplinare.
2. Nei consigli composti da più di undici membri, le
funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite
stabilmente, all'inizio del triennio, su designazione del
consiglio, ad una commissione composta da tre membri; in tal
caso, le funzioni requirenti, nella fase del giudizio, sono
svolte da uno solo fra i componenti designati dalla
commissione.
3. Sulla astensione degli inquirenti decide il presidente
del consiglio dell'ordine.
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