| (Sezione disciplinare).
1. Il consiglio dell'ordine opera in sede disciplinare
tramite un'apposita sezione disciplinare precostituita
all'inizio di ogni anno e composta da sette o cinque membri a
seconda che l'ordine competente abbia più o meno di cento
iscritti. Ne fanno parte il presidente del consiglio
dell'ordine o, in sua sostituzione, il vice presidente e
Pag. 63
sei o quattro membri del consiglio estratti ogni anno a sorte
insieme a due supplenti.
La sezione disciplinare designa per ogni procedimento un
componente del consiglio, delegandolo a svolgere funzioni
inquirenti.
2. I consiglieri delegati ad esercitare le finzioni
inquirenti o il consigliere che ha svolto tali funzioni e
quelle requirenti nel procedimento non possono far parte, a
pena di nullità, del collegio giudicante.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme
sull'astensione e la ricusazione stabilite dal codice di
procedura penale. Su di esse giudica il presidente del
Consiglio nazionale forense.
| |