| (Indagini preliminari e apertura
del procedimento disciplinare).
1. Il consigliere inquirente svolge l'indagine
preliminare previa immediata informazione all'interessato, che
deve essere sentito.
2. Compiuta l'indagine preliminare, il consigliere
inquirente richiede l'archiviazione del procedimento
disciplinare al collegio giudicante, ovvero richiede al
presidente di esso la fissazione del giudizio precisando
l'addebito mosso all'incolpato.
3. Se il collegio giudicante ritiene di dover deliberare
l'archiviazione, emette provvedimento motivato, che è
comunicato sia all'iscritto sia al denunciante; in caso
contrario, dispone la fissazione del giudizio disciplinare.
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4. Qualora la denuncia provenga dall'autorità giudiziaria,
il provvedimento di archiviazione è comunicato al procuratore
della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha
sede il consiglio dell'ordine che lo ha emesso.
5. L'impugnazione del provvedimento di archiviazione, ai
sensi dell'articolo 101, spetta esclusivamente al procuratore
della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha
sede il consiglio dell'ordine che lo ha emesso.
6. L'indagine preliminare al procedimento disciplinare non
deve superare i sei mesi. In caso di comprovata necessità, il
consiglio dell'ordine può deliberare una proroga non superiore
a quattro mesi. Ove il termine non sia osservato, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 93.
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