| (Citazione in giudizio).
1. Entro i dieci giorni successivi alla richiesta
dell'organo inquirente di cui all'articolo 85, il collegio
giudicante emette il provvedimento di fissazione del
giudizio.
2. Il presidente del consiglio dell'ordine provvede alla
citazione in giudizio dell'incolpato.
3. La citazione deve contenere, a pena di nullità,
l'incolpazione, nonché la data, l'ora ed il luogo di
comparizione.
4. La notificazione dell'atto deve aver luogo almeno
quindici giorni prima del giorno fissato per l'inizio del
procedimento.
5. Della citazione è dato avviso, a cura della segreteria
del consiglio dell'ordine, all'organo inquirente nel medesimo
termine di cui al comma 4.
6. Il collegio giudicante pronuncia la propria decisione
immediatamente dopo la chiusura del dibattimento e la camera
di consiglio, dando lettura in udienza del dispositivo. Il
testo della decisione con la motivazione è depositato entro
sessanta giorni dalla deliberazione ed è sottoscritto dal
presidente e dall'estensore.
7. Fra l'apertura del procedimento disciplinare e la
decisione non può trascorrere un termine superiore ad un
anno.
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