| 1. All'estinzione dei crediti risultanti dalla
liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle
dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto,
relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31
dicembre
1989, il cui ammontare, al netto degli interessi, non
risulta
inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per
ciascun periodo d'imposta, si provvede mediante
assegnazione
ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia fatta
richiesta entro il 31 marzo 1994 con le modalità
indicate nel
decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992,
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992.
2. Sulla base delle predette richieste
l'Amministrazione
finanziaria procede all'estinzione dei crediti con il
calcolo
degli interessi relativi a ciascun credito computati
fino al
31 dicembre 1994 secondo le disposizioni vigenti per
ciascuna
imposta. Le relative operazioni di riscontro sono
completate
entro il 30 settembre 1994; il godimento dei titoli di
Stato
decorre dal 1^ gennaio 1995. Per i crediti indicati
nelle
dichiarazioni dei redditi è estinto l'80 per cento; il
residuo
ammontare viene estinto al termine delle operazioni di
liquidazione anche avvalendosi
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delle ordinarie procedure di rimborso; ai fini del
recupero di somme non spettanti si applicano le
disposizioni
dell'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica
29 settembre 1973, n. 602. L'importo massimo
dell'emissione
dei titoli non può superare lire 10.000 miliardi con
imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo
dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1994; il decreto del Ministro del tesoro
concernente le caratteristiche, le modalità e le
procedure di
assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre 1994.
3. All'onere derivante dall'applicazione del
presente
articolo, pari a lire 10.000 miliardi per il 1994 e
valutato
in annue lire 900 miliardi a decorrere dal 1995, si
provvede,
quanto a lire 10.000 miliardi per il 1994 e lire 787,5
miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio
triennale 1994 - 1996, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, per l'anno
finanziario
l994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento
relativo
al Ministero del tesoro e, quanto a lire 112,5 miliardi
per
ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante utilizzo
delle
maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle
ritenute
relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al
comma
2.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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