| (Svolgimento del giudizio).
1. Non oltre il termine di tre giorni prima della data
fissata per il giudizio, il consigliere inquirente o
l'incolpato devono depositare istanza in cui vengono indicate
le prove di cui chiedono l'assunzione, provvedendo altresì
alla convocazione dei relativi testimoni. Il collegio può
disporre la eliminazione delle prove sovrabbondanti.
2. Aperto il dibattimento il consigliere inquirente svolge
una relazione sui fatti oggetto della contestazione. Quindi il
presidente procede all'interrogatorio dell'incolpato ed
all'assunzione delle prove, osservando, in quanto applicabili,
le disposizioni del codice di procedura penale. Non si
applicano le norme previste per il giuramento dei
testimoni.
3. Ogni componente del collegio, il consigliere requirente
e la difesa possono
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porre domande dirette all'incolpato ed ai testimoni.
4. Il collegio può disporre di ufficio l'assunzione di
altre prove.
5. Alla decisione partecipano soltanto i consiglieri che
hanno preso parte a tutte le udienze dibattimentali.
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