| (Contenuto della decisione).
1. Con la decisione che definisce il procedimento
disciplinare, possono essere deliberati:
a) il proscioglimento, con la formula "non esservi
luogo a provvedimento disciplinare";
b) l'irrogazione di una delle sanzioni previste
negli articoli da 95 a 99.
2. Ai fini della commisurazione della sanzione il collegio
tiene conto di tutte le circostanze del fatto e, in
particolare, della gravità dell'infrazione, della personalità
dell'incolpato, dei suoi precedenti disciplinari e del suo
comportamento successivo al fatto.
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