| (Radiazione).
1. La radiazione consiste nella esclusione dell'avvocato
o del praticante dall'ordine forense e nella corrispondente
cancellazione definitiva dall'albo professionale, dagli
elenchi annessi o dal registro dei praticanti.
2. Essa si applica nei casi in cui la mancanza o le
mancanze commesse siano gravissime e tali da scuotere in modo
irreparabile la fiducia in un corretto esercizio dell'attività
professionale, ovvero l'incolpato, già sospeso due volte,
abbia commesso altra infrazione grave.
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3. La radiazione impedisce l'iscrizione in altro albo, o
registro professionale forense.
4. La radiazione opera di diritto nei confronti degli
iscritti che, con sentenza passata in giudicato:
a) siano condannati per un delitto non colposo
punito dalla legge con la reclusione, sola o congiunta con
altra pena, superiore nel massimo a due anni;
b) siano condannati all'interdizione dai pubblici
uffici o anche solo dalla professione per una durata superiore
a due anni.
5. La radiazione di diritto viene deliberata dal consiglio
dell'ordine in camera di consiglio, previo invito rivolto
all'interessato affinché entro un termine non inferiore a
quindici giorni si presenti per essere sentito o comunichi per
iscritto le sue osservazioni; essa ha immediata efficacia
esecutiva.
6. Il consiglio dell'ordine ha facoltà di prendere in
considerazione l'istanza del radiato che abbia ottenuto la
riabilitazione.
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