| (Sospensione cautelare).
1. Quando, per la gravità del fatto contestato, la
continuazione dell'attività professionale può arrecare
pregiudizio alla dignità della professione, la sezione
disciplinare, su richiesta del consigliere inquirente,
delibera la sospensione cautelare dell'incolpato
dall'esercizio della professione.
2. Ove, entro il termine massimo di un anno dalla
deliberazione del provvedimento di sospensione cautelare, non
sia intervenuta la decisione della sezione disciplinare, la
stessa è caducata.
3. Nel caso di sospensione del procedimento disciplinare ai
sensi del comma 2 dell'articolo 104, la sospensione cautelare
può durare fino ad un anno dopo il passaggio in giudicato
della sentenza che ha definito il procedimento penale.
4. Il periodo di sospensione cautelare viene computato
nella durata dell'eventuale sanzione disciplinare della
sospensione.
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5. La sezione disciplinare ha l'obbligo di disporre
l'eventuale sospensione cautelare quando nei confronti
dell'incolpato sia stato emesso ordine o mandato di cattura
dell'autorità giudiziaria o quando questa abbia disposto,
anche con provvedimento non definitivo, l'interdizione dai
pubblici uffici, ovvero l'interdizione dalla professione.
6. La sospensione cautelare non può essere deliberata senza
che l'incolpato sia stato posto in grado di svolgere la
propria difesa, personalmente o a mezzo di suoi difensori.
7. Il relativo provvedimento è impugnabile con ricorso al
Consiglio nazionale forense, ma il gravame non ne sospende
l'esecutività.
8. La sospensione cautelare può essere revocata in ogni
momento se vengano meno le condizioni che l'hanno motivata.
9. In nessun caso la sospensione di un avvocato
dall'esercizio professionale può essere disposta da autorità
diversa dal consiglio dell'ordine competente. Il consiglio
dell'ordine può disporre la sospensione cautelare a seguito di
richiesta motivata di magistrati o di altre autorità dello
Stato in conseguenza dell'accertamento di gravi illeciti
commessi dall'avvocato.
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