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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5647
DDL0458-0109
Progetto di legge Camera n. 458 - testo presentato - (DDL12-458)
(suddiviso in 128 Unità Documento)
Unità Documento n.109 (che inizia a pag.68 dello stampato)
...C458. TESTIPDL
...C458.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 99.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC458 ZZ12 ZZPD ZZPR
                   (Sospensione cautelare).
      1.  Quando, per la gravità del fatto contestato, la
  continuazione dell'attività professionale può arrecare
  pregiudizio alla dignità della professione, la sezione
  disciplinare, su richiesta del consigliere inquirente,
  delibera la sospensione cautelare dell'incolpato
  dall'esercizio della professione.
    2.  Ove, entro il termine massimo di un anno dalla
  deliberazione del provvedimento di sospensione cautelare, non
  sia intervenuta la decisione della sezione disciplinare, la
  stessa è caducata.
    3.  Nel caso di sospensione del procedimento disciplinare ai
  sensi del comma 2 dell'articolo 104, la sospensione cautelare
  può durare fino ad un anno dopo il passaggio in giudicato
  della sentenza che ha definito il procedimento penale.
    4.  Il periodo di sospensione cautelare viene computato
  nella durata dell'eventuale sanzione disciplinare della
  sospensione.
 
                              Pag. 69
 
    5.  La sezione disciplinare ha l'obbligo di disporre
  l'eventuale sospensione cautelare quando nei confronti
  dell'incolpato sia stato emesso ordine o mandato di cattura
  dell'autorità giudiziaria o quando questa abbia disposto,
  anche con provvedimento non definitivo, l'interdizione dai
  pubblici uffici, ovvero l'interdizione dalla professione.
    6.  La sospensione cautelare non può essere deliberata senza
  che l'incolpato sia stato posto in grado di svolgere la
  propria difesa, personalmente o a mezzo di suoi difensori.
    7.  Il relativo provvedimento è impugnabile con ricorso al
  Consiglio nazionale forense, ma il gravame non ne sospende
  l'esecutività.
    8.  La sospensione cautelare può essere revocata in ogni
  momento se vengano meno le condizioni che l'hanno motivata.
    9.  In nessun caso la sospensione di un avvocato
  dall'esercizio professionale può essere disposta da autorità
  diversa dal consiglio dell'ordine competente.  Il consiglio
  dell'ordine può disporre la sospensione cautelare a seguito di
  richiesta motivata di magistrati o di altre autorità dello
  Stato in conseguenza dell'accertamento di gravi illeciti
  commessi dall'avvocato.
 
DATA=940505 FASCID=DDL12-458 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0458 TOTPAG=0077 TOTDOC=0128 NDOC=0109 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0068 RIGINIZ=021 PAGFIN=0069 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=68 PAGEFIN=69 SORTRES= SORTDDL=045800 00 FASCIDC=12DDL0458 SORTNAV=0045800 000 00000 ZZDDLC458 NDOC0109 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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