| (Impugnazione avverso
le decisioni disciplinari).
1. Contro le decisioni disciplinari è ammessa
impugnazione al Consiglio nazionale forense da parte
dell'incolpato, dei suoi difensori, dell'organo inquirente e
del procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui
circondario ha sede il consiglio dell'ordine che le ha
emesse.
2. L'impugnazione è proposta mediante ricorso che, entro e
non oltre venti giorni dalla notificazione di cui al comma 1
dell'articolo 100, deve essere depositato nella segreteria del
consiglio dell'ordine sede del giudizio o ad essa inviato
mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
3. L'impugnazione ha effetto sospensivo, salvo per quanto
riguarda la pronuncia di sospensione cautelare.
4. Il segretario del consiglio dell'ordine provvede senza
ritardo a trasmettere il ricorso, con copia autentica della
decisione e degli atti processuali, al Consiglio nazionale
forense, dandone comunicazione all'interessato e al
procuratore generale presso la corte d'appello.
5. Il Consiglio nazionale forense opera in sede
disciplinare a mezzo di un'apposita sezione precostituita
all'inizio di ogni anno e composta da sette membri. Ne fanno
parte il presidente del Consiglio nazionale, o in sua
sostituzione il vice presidente, e sei membri del Consiglio
estratti a sorte ogni anno insieme a quattro supplenti. La
sezione disciplinare designa per ogni procedimento un
componente del Consiglio, delegandolo a svolgere funzioni
inquirenti.
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