| (Norme procedurali).
1. Nel giudizio davanti al Consiglio nazionale forense
si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al
giudizio penale davanti alla Corte di cassazione.
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2. Le funzioni requirenti sono svolte dal procuratore
generale presso la Corte di cassazione o da un suo
sostituto.
3. Al consiglio dell'ordine, che ha emesso la decisione
impugnata, deve essere data comunicazione dell'udienza fissata
per la discussione della impugnazione. Esso può inviare al
Consiglio nazionale forense proprie deduzioni e farsi
rappresentare all'udienza di discussione da un proprio membro,
il quale può formulare conclusioni.
4. Il dispositivo della sentenza viene letto in udienza.
5. Il testo della sentenza con la motivazione è depositato
presso la segreteria del Consiglio nazionale forense nei
sessanta giorni successivi ed è sottoscritto dal presidente e
dall'estensore.
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