| (Ricorso per cassazione).
1. La sentenza emessa dal Consiglio nazionale forense in
materia disciplinare è notificata, a cura del segretario,
all'incolpato, al consiglio dell'ordine che ha emesso la
decisione impugnata ed al procuratore generale presso la Corte
di cassazione, i quali possono impugnarla per motivi di
legittimità mediante ricorso per cassazione.
2. Il ricorso per cassazione è promosso con atto notificato
alle altre parti entro il termine di sessanta giorni ed
all'impugnazione si applicano le norme del codice di procedura
civile.
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