| (Rapporto con il processo penale).
1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito
con procedura e valutazione autonome rispetto al processo
penale avente per oggetto i medesimi fatti.
2. Qualora per il fatto addebitato all'iscritto sia stata
iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può
essere promosso fino al termine di quello penale e, se già
iniziato, deve essere sospeso.
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3. La sentenza penale irrevocabile pronunciata in seguito a
dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento
della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte
dell'incolpato.
4. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare
emergono estremi di reato procedibile d'ufficio, l'organo
procedente ne informa l'autorità giudiziaria.
5. Il disposto dell'articolo 99, comma 9, si applica anche
ai fini dell'espiazione della pena accessoria
dell'interdizione dalla professione, inflitta dall'autorità
giudiziaria all'avvocato, e la sua durata è computata in
quella della corrispondente sanzione disciplinare di
sospensione dalla professione.
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