| (Soppressione della qualifica di procuratore).
1. I procuratori iscritti nell'albo professinale alla
data di entrata in vigore della presente legge sono inseriti
d'ufficio nell'albo professionale degli avvocati. L'anzianità
decorre dalla data di iscrizione nell'albo professionale dei
procuratori.
2. Coloro che abbiano superato l'esame di procuratore prima
della data di entrata
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in vigore della presente legge, o superino quello indetto per
l'anno di entrata in vigore della medesima, possono conseguire
a domanda, entro e non oltre due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'iscrizione nell'albo
professionale.
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