| (Praticanti procuratori).
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, svolgono pratica di procuratore proseguono nel
tirocinio secondo le nuove norme. Agli effetti dell'ammissione
all'esame di avvocato, viene computato il periodo di pratica
già compiuto.
2. Il requisito di aver superato, durante il corso degli
studi universitari, gli esami indicati nel comma 3
dell'articolo 67 è richiesto a decorrere dal terzo anno solare
successivo a quello di entrata in vigore della presente
legge.
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