| (Incompatibilità e requisiti non previsti dalla precedente
legislazione. Regolarizzazione).
1. Gli avvocati ed i procuratori iscritti in albi
professionali o elenchi alla data di entrata in vigore della
presente legge, per i quali sussistano incompatibilità da essa
previste, hanno l'obbligo, pena la cancellazione dall'albo
professionale o dall'elenco, di adeguarsi alle nuove
disposizioni entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. La prima revisione degli albi professionali ai sensi
dell'articolo 60 deve essere eseguita scaduto il termine di
cui al comma 1.
3. I cittadini italiani appartenenti a regioni non unite
politicamente all'Italia, iscritti negli albi professionali
alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, numero 1, del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 1934, n. 36, conservano il diritto
all'iscrizione, a condizione che conservino la cittadinanza
dello Stato al quale appartengono le suddette regioni.
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