| (Abrogazione di norme).
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.
1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, e successive modificazioni;
b) il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e
successive modificazioni;
c) la legge 28 maggio 1936, n. 1003, e successive
modificazioni;
d) il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, e
successive modificazioni;
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e) il regio decreto-legge 20 gennaio 1936, n. 163,
convertito dalla legge 11 maggio 1936, n. 889;
f) il regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 580,
convertito dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2555;
g) il decreto ministeriale 27 giugno 1938,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 23 luglio
1938;
h) la legge 23 marzo 1940, n. 254;
i) la legge 24 febbraio 1941, n. 224;
l) la legge 29 aprile 1943, n. 419;
m) il regio decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509,
convertito dalla legge 5 maggio 1949, n. 178, e successive
modificazioni;
n) il decreto legislativo luogotenenziale 7
settembre 1944, n. 215;
o) il decreto legislativo luogotenenziale 19
ottobre 1944, n. 318;
p) gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del decreto
legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382;
q) il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio
1946, n. 11;
r) il decreto legislativo presidenziale 21 giugno
1946, n. 6;
s) il decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n. 261;
t) il decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 28 maggio 1947, n. 597;
u) il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n.
174;
v) la legge 7 dicembre 1951, n. 1333;
z) la legge 17 febbraio 1971, n. 91;
aa) la legge 15 novembre 1973, n. 738;
bb) la legge 24 luglio 1985, n. 406, e successive
modificazioni;
cc) la legge 27 giugno 1988, n. 242.
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