| (Cittadini della Comunità europea).
1. L'esercizio in Italia della professione forense da
parte dei cittadini degli altri Stati della Comunità europea è
disciplinato dalle leggi speciali vigenti in materia.
2. L'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, è
sostituito dal seguente:
"Art. 8. - (Patrocinio davanti alle giurisdizioni
superiori). - 1. Gli avvocati indicati all'articolo 1 sono
ammessi al patrocinio davanti alla Corte costituzionale, alla
Corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei
conti in sede giurisdizionale, al Tribunale supremo militare,
al Tribunale superiore delle acque pubbliche od organi
amministrativi equiparati, indipendentemente dall'iscrizione
nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio
innanzi alle giurisdizioni superiori, purché dimostrino di
aver esercitato la professione per almeno dieci anni ovvero
dimostrino di essere ammessi ad esercitare la professione
nello Stato membro di provenienza dinanzi ad autorità
giurisdizionali corrispondenti".
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