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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5668
DDL0459-0002
Progetto di legge Camera n. 459 - testo presentato - (DDL12-459)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C459. TESTIPDL
...C459.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC459 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- E' deprecabile che in Italia la
  Costituzione venga additata quale massima espressione della
  civiltà democratica repubblicana, ma che appena si passa dal
  piano della retorica a quello della pratica il suo dettato
  venga spudoratamente e puntualmente ignorato.
    E' questo il destino anche dell'articolo 47, secondo comma,
  della Carta costituzionale che sancisce il favore all'accesso
  al risparmio popolare che si concreti nella proprietà della
  casa di abitazione, favore che deve ispirare la Repubblica nei
  suoi interventi in materia.
    Ebbene, proprio un Parlamento agonizzante, senza autorità
  né vergogna, ha pensato di frustrare quel legittimo desiderio
  proprio di ogni famiglia nuova o in divenire che è
  rappresentato dall'acquisto della prima casa di abitazione; e
  lo ha fatto nel
  modo più iniquo, sbarrando fin dall'inizio questo percorso
  con ingiuste ed esose pretese fiscali.
    Infatti, con la legge 19 luglio 1993, n. 243, è stato
  convertito, con modificazioni, il decreto-legge 22 maggio
  1993, n. 155, che sopprime il riferimento al comune di
  residenza per l'applicazione delle agevolazioni fiscali, nel
  caso di acquisto della prima casa.
    La conseguenza è stata che il possesso di una
  insignificante porzione di fabbricato in una qualsiasi
  sperduta località della penisola ha comportato la perdita del
  beneficio previsto dalla cosiddetta "legge Formica" per
  l'acquisto della prima abitazione, in quanto è stata elevata
  l'imposta di registro all'8 per cento e l'IVA al 9 per cento,
  rispettivamente nel caso di acquisto da privati o dal
  costruttore.
 
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    Come se non bastasse è intervenuta anche una circolare del
  Ministero delle finanze (1/E del 2 marzo 1994, Dipartimento
  delle entrate) che ha svuotato del residuo senso il testo
  dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 155 del 1993, che
  aggiunge la nota II- bis  all'articolo 1 della tariffa
  allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
  l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, che, scaricando ogni
  responsabilità sul legislatore e trincerandosi dietro la
  ristrettezza dei margini di manovra concessi da quello,
  sostiene una interpretazione restrittiva della legge con grave
  pregiudizio nei confronti dei potenziali acquirenti di
  immobili, che sono per lo più coppie di nuova formazione.  Ogni
  valutazione soggettiva sulla idoneità, magari del rudere
  all'altro capo del Paese, a costituire abitazione, viene
  misconosciuta e si presumono  juris et de jure  idonei a
  costituire abitazione tutti i fabbricati accatastati nelle
  categorie A (A1, A2, A3, eccetera), fatta eccezione per gli
  uffici.
    L'unica via di uscita concessa è quella di rivendere la
  porzione di unità abitativa posseduta, sobbarcandosi
  inutilmente gli oneri tributari e notarili.
    Questa procedura ricorda quella degli sfratti a catena che
  si mettono in opera allorquando un proprietario rivoglia
  legittimamente l'alloggio acquistato ma locato a terzi e che
  generano un interminabile e dilagante contenzioso.
    E' con amarezza che si riscontra quanto la mentalità dei
  passati governanti sia stata lontana da quell'approccio
  pragmatico e di buon senso che caratterizza l'esecutivo nei
  Paesi anglosassoni e in quelli influenzati dallo spirito
  calvinista.
    Non vi è dunque nulla da sperare dall'interpretazione
  dell'Amministrazione delle finanze e nell'attesa che una nuova
  classe burocratica si affermi, occorrerà approntare leggi
  didascaliche, chiarissime ed inequivocabili.
    Ma questa legge, chiara e favorevole ai cittadini, nel
  nostro caso specifico esisteva!
    Bastava infatti evitare di modificare, in sede di
  conversione, il testo del decretolegge n. 155 del 1993, dando
  peso ai rilievi che la Commissione finanze e tesoro del Senato
  della Repubblica aveva avuto modo di esprimere, ritenendo
  maggiormente condivisibile il testo originario del citato
  articolo 16, in quanto meno penalizzante per i
  contribuenti.
    Inutilmente i senatori del gruppo della Lega nord
  proponevano emendamenti per cancellare quello limitativo e
  dannoso approvato dalla Camera: questo sopravviveva dando
  luogo ad una situazione di grande ingiustizia che qui siamo a
  denunziare con l'autorevole appoggio del Consiglio nazionale
  del notariato.
    Basti ricordare, per evidenziare quanto improvvida sia la
  situazione creatasi in merito alle agevolazioni per l'acquisto
  della prima casa, come anni fa, con gli estimi catastali molto
  più bassi ed un regime agevolativo improntato ad un concreto
  favore riguardo alla soddisfazione dei requisiti richiesti,
  era ancora possibile acquistare la prima casa con un esborso
  fiscale non clamoroso; oggi, invece, con estimi via via sempre
  più elevati ed una dissennata politica fiscale, un bene
  prezioso come la casa viene ad essere precluso a milioni di
  italiani, agendo da deterrente già il solo importo delle
  imposte dovute, che comunque saranno solo l'inizio di tanti
  balzelli che gravano sulla casa senza contare i mutui onerosi
  a cui quasi tutti sono poi costretti a fare ricorso.
    E' questa una politica di favore all'acquisto della prima
  casa di abitazione?  Può un Paese che si dice civile ostacolare
  così l'accesso ad un bene di prima necessità?  Si impone che
  una delle prime leggi approvate dalla nuova legislatura sia
  volta al ripristino di una situazione, se non di decoro,
  almeno di tollerabile rispetto per i legittimi desideri di
  tanti cittadini, sgomberando il campo altresì dall'abuso di
  interpretazioni vessatorie.
 
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