| Onorevoli Colleghi! -- E' deprecabile che in Italia la
Costituzione venga additata quale massima espressione della
civiltà democratica repubblicana, ma che appena si passa dal
piano della retorica a quello della pratica il suo dettato
venga spudoratamente e puntualmente ignorato.
E' questo il destino anche dell'articolo 47, secondo comma,
della Carta costituzionale che sancisce il favore all'accesso
al risparmio popolare che si concreti nella proprietà della
casa di abitazione, favore che deve ispirare la Repubblica nei
suoi interventi in materia.
Ebbene, proprio un Parlamento agonizzante, senza autorità
né vergogna, ha pensato di frustrare quel legittimo desiderio
proprio di ogni famiglia nuova o in divenire che è
rappresentato dall'acquisto della prima casa di abitazione; e
lo ha fatto nel
modo più iniquo, sbarrando fin dall'inizio questo percorso
con ingiuste ed esose pretese fiscali.
Infatti, con la legge 19 luglio 1993, n. 243, è stato
convertito, con modificazioni, il decreto-legge 22 maggio
1993, n. 155, che sopprime il riferimento al comune di
residenza per l'applicazione delle agevolazioni fiscali, nel
caso di acquisto della prima casa.
La conseguenza è stata che il possesso di una
insignificante porzione di fabbricato in una qualsiasi
sperduta località della penisola ha comportato la perdita del
beneficio previsto dalla cosiddetta "legge Formica" per
l'acquisto della prima abitazione, in quanto è stata elevata
l'imposta di registro all'8 per cento e l'IVA al 9 per cento,
rispettivamente nel caso di acquisto da privati o dal
costruttore.
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Come se non bastasse è intervenuta anche una circolare del
Ministero delle finanze (1/E del 2 marzo 1994, Dipartimento
delle entrate) che ha svuotato del residuo senso il testo
dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 155 del 1993, che
aggiunge la nota II- bis all'articolo 1 della tariffa
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, che, scaricando ogni
responsabilità sul legislatore e trincerandosi dietro la
ristrettezza dei margini di manovra concessi da quello,
sostiene una interpretazione restrittiva della legge con grave
pregiudizio nei confronti dei potenziali acquirenti di
immobili, che sono per lo più coppie di nuova formazione. Ogni
valutazione soggettiva sulla idoneità, magari del rudere
all'altro capo del Paese, a costituire abitazione, viene
misconosciuta e si presumono juris et de jure idonei a
costituire abitazione tutti i fabbricati accatastati nelle
categorie A (A1, A2, A3, eccetera), fatta eccezione per gli
uffici.
L'unica via di uscita concessa è quella di rivendere la
porzione di unità abitativa posseduta, sobbarcandosi
inutilmente gli oneri tributari e notarili.
Questa procedura ricorda quella degli sfratti a catena che
si mettono in opera allorquando un proprietario rivoglia
legittimamente l'alloggio acquistato ma locato a terzi e che
generano un interminabile e dilagante contenzioso.
E' con amarezza che si riscontra quanto la mentalità dei
passati governanti sia stata lontana da quell'approccio
pragmatico e di buon senso che caratterizza l'esecutivo nei
Paesi anglosassoni e in quelli influenzati dallo spirito
calvinista.
Non vi è dunque nulla da sperare dall'interpretazione
dell'Amministrazione delle finanze e nell'attesa che una nuova
classe burocratica si affermi, occorrerà approntare leggi
didascaliche, chiarissime ed inequivocabili.
Ma questa legge, chiara e favorevole ai cittadini, nel
nostro caso specifico esisteva!
Bastava infatti evitare di modificare, in sede di
conversione, il testo del decretolegge n. 155 del 1993, dando
peso ai rilievi che la Commissione finanze e tesoro del Senato
della Repubblica aveva avuto modo di esprimere, ritenendo
maggiormente condivisibile il testo originario del citato
articolo 16, in quanto meno penalizzante per i
contribuenti.
Inutilmente i senatori del gruppo della Lega nord
proponevano emendamenti per cancellare quello limitativo e
dannoso approvato dalla Camera: questo sopravviveva dando
luogo ad una situazione di grande ingiustizia che qui siamo a
denunziare con l'autorevole appoggio del Consiglio nazionale
del notariato.
Basti ricordare, per evidenziare quanto improvvida sia la
situazione creatasi in merito alle agevolazioni per l'acquisto
della prima casa, come anni fa, con gli estimi catastali molto
più bassi ed un regime agevolativo improntato ad un concreto
favore riguardo alla soddisfazione dei requisiti richiesti,
era ancora possibile acquistare la prima casa con un esborso
fiscale non clamoroso; oggi, invece, con estimi via via sempre
più elevati ed una dissennata politica fiscale, un bene
prezioso come la casa viene ad essere precluso a milioni di
italiani, agendo da deterrente già il solo importo delle
imposte dovute, che comunque saranno solo l'inizio di tanti
balzelli che gravano sulla casa senza contare i mutui onerosi
a cui quasi tutti sono poi costretti a fare ricorso.
E' questa una politica di favore all'acquisto della prima
casa di abitazione? Può un Paese che si dice civile ostacolare
così l'accesso ad un bene di prima necessità? Si impone che
una delle prime leggi approvate dalla nuova legislatura sia
volta al ripristino di una situazione, se non di decoro,
almeno di tollerabile rispetto per i legittimi desideri di
tanti cittadini, sgomberando il campo altresì dall'abuso di
interpretazioni vessatorie.
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