| 1. La lettera b) della nota II- bis
dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, aggiunta dall'articolo 16, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
243, è sostituita dalla seguente:
" b) che nell'atto di acquisto l'acquirente
dichiari, a pena di decadenza, di non possedere, nel comune
ove è situato l'immobile acquistato che intende adibire a
propria dimora principale, altro fabbricato utilizzabile come
abitazione non locato o comunque non gravato da diritti reali
a favore di terzi, avente un numero di vani, esclusi i servizi
ed i locali accessori, almeno pari al numero dei componenti il
nucleo familiare".
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