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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5671
DDL0460-0002
Progetto di legge Camera n. 460 - testo presentato - (DDL12-460)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C460. TESTIPDL
...C460.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC460 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- La questione che qui ci si
  propone di risolvere è quella che si è manifestata in seguito
  alla creazione di una nuova provincia all'interno del
  territorio di una provincia già esistente.
    Gli equilibri, di carattere politico-istituzionale e
  socio-economico, che definivano il tessuto della preesistente
  circoscrizione provinciale, vengono ad essere stravolti dalla
  sovrapposizione a quest'ultima di un nuovo soggetto
  istituzionale e dal suo impianto organizzativo.
    Già nel lontano 1947, i sindaci dei comuni dell'Ossola
  rilevavano che la prospettata costituzione di una provincia
  avente capoluogo Verbania non solo non avrebbe risolto i
  bisogni della regione dell'Ossola, ma avrebbe mantenuto ed in
  alcuni casi aggravato la situazione esistente
  in quanto "le distanze e le comunicazioni delle alte valli
  dell'Ossola con Verbania sarebbero state pressoché analoghe a
  quelle di Novara".
    In tale circostanza, si affermava la necessità di alcune
  autonomie di ordine amministrativo per la regione dell'Ossola
  che, "sita a cuneo in territorio della Repubblica Elvetica",
  risultava, come risulta tuttora, decentrata e assolutamente
  estranea all'economia del Piemonte.
    Queste considerazioni portano a qualificare come
  semplicistica una scelta organizzativa che privilegi
  l'istituzione di un nuovo capoluogo svincolata dalla
  ponderazione di interessi e realtà oramai consolidati;
  circostanze oggettive hanno infatti maturato uno  status
  quo  che non può essere eluso né tantomeno trascurato.
 
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    A ciò ha senz'altro prestato peculiare rilievo la posizione
  assunta dalla I Commissione affari costituzionali della Camera
  dei deputati in sede di rilascio del prescritto parere
  relativo allo schema di decreto legislativo di istituzione
  della nuova provincia del Verbano-Cusio-Ossola.
    Infatti, si è affermata, in quella sede, la necessità, con
  conseguenziale invito al Governo a provvedere in merito, di
  accertare l'opinione prevalente, alla quale la Commissione
  stessa adeguava il proprio assenso quale integrazione
  necessaria del parere medesimo, in relazione "all'affermata
  tendenza a valutare l'opportunità di distribuire gli uffici
  delle pubbliche amministrazioni tra due città".
    Significativo, a tale proposito, il rilievo
  dell'irrinunciabilità per l'Ossola, espressa dal consiglio
  comunale di Domodossola con delibera del 17 gennaio 1992,
  della doppia indicazione del capoluogo per il decentramento ed
  il mantenimento degli attuali servizi sul territorio "data la
  particolare situazione baricentrica e socio-economica della
  Valdossola".
    Analogamente, la stessa regione Piemonte, nell'esprimere
  parere favorevole allo schema predisposto dal Governo per
  l'istituzione della nuova provincia, richiedeva al Governo, in
  data 20 gennaio 1992, di considerare positivamente l'istanza a
  che la nuova provincia avesse capoluogo Verbania-Domodossola
  in presenza di un diffuso e prevalente assenso da parte dei
  comuni e delle comunità montane dell'Ossola nonché della
  provincia di Novara.
    All'esigenza di trovare forme alternative che consentano
  una migliore redistribuzione sul territorio degli uffici e
  delle strutture della nuova provincia in maniera più coerente
  con un'equa ponderazione di tutti gli elementi che hanno
  determinato tale  status quo,  è di aiuto il parere
  espresso dalla I Sezione del Consiglio di Stato il 18 marzo
  1992 sulla possibilità di istituire un doppio capoluogo.
    Tale consesso evidenzia l'inammissibilità, allo stato
  attuale della legislazione, dell'istituzione di una doppia
  sede legale della provincia neo costituita con duplicazione
  cioè degli organi istituzionali (due consigli provinciali, due
  giunte, ecc.) svolgenti indifferentemente le loro funzioni
  nell'una o nell'altra sede.
    Il principio dell'unicità del capoluogo viene infatti
  solennemente affermato per tre ordini di ragioni.
    Ragioni tecniche imprescindibili impongono che ciascuna
  persona giuridica e, a maggior ragione, ciascun ente pubblico,
  deve avere una sede legale unica, certa e permanente
  soprattutto per garantire la chiarezza e la certezza
  dell'azione amministrativa nei rapporti con i cittadini
  amministrati (come disposto dalla legge n. 241 del 1990).
    Ragioni pratiche impongono, d'altro canto, di evitare gli
  inconvenienti che deriverebbero dallo "sdoppiamento".
    Infine, si nota che una deroga così innovativa e drastica
  rispetto al principio dell'unicità del capoluogo avrebbe
  indubbiamente trovato un fondamento esplicito nell'articolo 16
  della legge n. 142 del 1990, che, al contrario, non fa
  menzione di una simile ipotesi e che addirittura prevede la
  possibilità di uno scostamento dagli schemi tradizionali solo
  nella misura in cui ciò implichi un contenimento quantitativo
  delle sedi degli uffici decentrati dello Stato.
    Tuttavia, lo stesso Consiglio di Stato chiaramente afferma
  la possibilità di istituire un "secondo capoluogo"
  differenziandone la portata giuridica in relazione alla
  provincia come ente locale o come circoscrizione degli organi
  dell'Amministrazione periferica dello Stato.
    Per ciò che riguarda la provincia come ente locale
  (articolo 2, comma 1) il Consiglio di Stato non ravvisa alcun
  ostacolo di principio a che lo statuto adotti scelte
  organizzative che implichino una distribuzione nei due centri
  (capoluogo e co-capoluogo) delle sedi degli organi
  dell'enteprovincia (presidenza, assessorati, giunta,
  consiglio) e dei suoi principali uffici oppure scelte che
  determinino la creazione nel co-capoluogo di sedi secondarie
  per gli organi istituzionali e di uffici decentrati per
  l'apparato amministrativo.  Quindi, ad esempio, lo statuto
  potrebbe fissare la sede di alcuni assessorati nel capoluogo,
  città
 
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  diversa dalla sede legale dell'ente (capoluogo) che,
  ricordiamo, a parere del Consiglio di Stato deve rimanere
  unica; oppure potrebbe individuare degli uffici decentrati per
  la gestione di alcuni servizi strettamente connessi al
  territorio di competenza.
    Per ciò che riguarda le strutture amministrative
  periferiche dello Stato (articolo 2, comma 2) lo stesso
  consesso affermava che formule di decentramento o
  dislocazione, negli eccezionali casi e nei ristretti limiti in
  cui possano essere attuate mediante semplici atti
  amministrativi dovranno essere valutate dalle singole
  amministrazioni per quanto di rispettiva competenza.  Vista
  l'esistenza, d'altro canto, di norme che stabiliscono
  l'ubicazione nel capoluogo di provincia di numerosi uffici
  periferici statali, la prefettura ad esempio, la scelta
  organizzativa non può che essere realizzata, appunto, mediante
  norma di fonte primaria.
    A tale scopo la presente proposta di legge precisa che le
  amministrazioni possano decidere, esercitando la loro
  discrezionalità sulla base di valutazioni di opportunità ed
  economicità, l'istituzione di servizi distaccati o di
  sportelli senza alcuna rilevanza giuridica esterna, ma con la
  sola funzione di agevolare l'accesso dei cittadini per il
  disbrigo di pratiche o la presentazione di istanze.
    Appare senz'altro utile evidenziare che l'articolo 1, comma
  4, del decreto legislativo con il quale si è pervenuti alla
  costituzione della nuova provincia, dispone a carico di
  ciascuna Amministrazione dello Stato l'obbligo di valutare
  "l'opportunità di istituire nella nuova provincia i propri
  uffici periferici" perseguendo come unico fine di "garantire
  l'efficienza amministrativa".
    Il problema, peraltro, deve essere ulteriormente
  approfondito in relazione alla dislocazione sul territorio
  degli uffici delle società erogatrici di servizi pubblici in
  regime di monopolio quali, ad esempio, l'ENEL e la SIP.
  L'unico parametro che potrebbe condizionare le scelte
  organizzative di tali organismi circa la collocazione sul
  territorio degli uffici, vista l'autonomia organizzativa di
  cui godono, è quello dell'economicità,
  dell'efficienza e dell'efficacia del servizio
  che, in quanto di interesse pubblico di carattere essenziale,
  non può sottrarsi al perseguimento dell'utilità della gestione
  e della razionalità degli interventi.
    Così, assumendo come rilevante la questione degli uffici
  ENEL particolarmente significativa per la zona in analisi, è
  pur sempre da considerare che, anche nella prospettata
  imminente trasformazione dell'ente in società per azioni, gli
  scopi che l'ente stesso deve raggiungere nell'esercizio del
  suo potere di autoregolamentazione attualmente conferitogli
  dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1750 del 1965
  sono di carattere pubblico.
    Ciò è agevole desumere dalla costante giurisprudenza in
  materia quando si specifica che "a fronte del potere di
  autoregolamentazione espressamente conferito all'ente medesimo
  (...) le posizioni del privato hanno natura e consistenza di
  interesse legittimo e non di diritto soggettivo" (Cass. civ.,
  sez. unite, 25 ottobre 1978, n. 4822).
    L'interesse legittimo, si sa, si configura solo a fronte
  dell'esercizio di potestà pubbliche che, in quanto tali,
  devono comunque perseguire fini di interesse generale
  prevalente.
    In aggiunta, con riferimento alle potestà organizzative
  degli enti pubblici economici "la discrezionalità del datore
  di lavoro assume i caratteri del potere discrezionale pubblico
  quando si esplichi in atti di imperio e di supremazia intesi a
  disciplinare in via generale ed astratta l'organizzazione
  degli uffici." (Cass. civ., sez. unite, 18 novembre 1989, n.
  4941).
    In conclusione, "l'azione di un ente pubblico economico" e,
  si aggiunge, necessariamente quella delle società che erogano
  servizi pubblici in regime di monopolio, deve perseguire "il
  fine di tendenziale economicità (...) tanto più in presenza di
  obiettivi vincoli del bilancio statale, originati dal dissesto
  della finanza pubblica, che non tollerano l'assunzione di
  ulteriori oneri, crescenti ed indefiniti" (Corte dei Conti,
  sez. controllo, 19 dicembre 1985, n. 1847).
 
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    La giurisprudenza illustrata, assolutamente unanime e
  pacifica, offre elementi validi di giudizio per escludere in
  via perentoria la legittimità e l'opportunità di quelle scelte
  organizzative che comportano il trasferimento di tali uffici,
  già dislocati sul territorio, nel nuovo capoluogo di provincia
  al di fuori di ogni criterio di razionalità ed economici.
    Per coagulare tutti i preziosi elementi offerti dalla
  giurisprudenza citata, la presente proposta di legge ha inteso
  estendere, all'articolo 3, anche agli enti pubblici ed alle
  società erogatrici di servizi di pubblica necessità, presenti
  nel territorio della provincia, in riferimento alle loro
  potestà organizzative di dislocazione degli uffici sul
  territorio, le disposizioni dettate per le
  amministrazioni pubbliche provinciali e statali.
    In conclusione, ci si deve stupire che sia stato necessario
  ricorrere all'elaborazione di una proposta di legge nonostante
  le argomentazioni fornite dalla giurisprudenza più prestigiosa
  per giustificare l'ovvietà di scelte che già trovano nella
  Carta costituzionale il loro fondamento più sublime:
  l'economicità e l'efficacia nella gestione del bene comune.
    E' questo l'imperativo che presiede all'attività dei
  pubblici poteri in qualsiasi società civile e che moralmente
  deve essere perseguito da ciascun membro della stessa.
    Tutto ciò premesso, vi chiedo pertanto, onorevoli colleghi,
  di approvare la presente proposta di legge.
 
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