| 1. Restano monopolio dello Stato le seguenti attività
produttive e commerciali in atto condotte dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato:
a) la fabbricazione e la vendita dei tabacchi
lavorati di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907, e
successive modificazioni, ed alla legge 22 dicembre 1957, n.
1293, e relativo regolamento di esecuzione;
b) l'importazione e la distribuzione all'ingrosso
dei tabacchi lavorati dai Paesi non appartenenti alla Comunità
europea di cui alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, e
successive modificazioni;
c) l'estrazione del sale nel territorio
continentale di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907, e
successive modificazioni.
2. Le attività di cui al comma 1 sono affidate in
concessione, con decreto del Ministro delle finanze, alla
società di cui all'articolo 2, comma 1.
3. Restano, altresì, monopolio dello Stato:
a) l'esercizio delle lotterie nazionali, di cui
alle leggi 10 agosto 1988, n. 357, e 26 marzo 1990, n. 62;
b) l'esercizio del gioco del lotto di cui alle
leggi 2 agosto 1982, n. 528, e 19 aprile 1990, n. 85;
c) la produzione del "chinino di Stato", di cui al
regio decreto-legge 8 marzo 1936, n. 736, convertito dalla
legge 14 giugno 1934, n. 1090, e alla legge 1^ luglio 1976, n.
538.
4. Le attività di cui al comma 3 sono attribuite al
Ministero delle finanze e, con
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decreto del Ministro delle finanze, possono essere affidate
in concessione a terzi.
5. La riscossione dell'imposta di fabbricazione sui
fiammiferi continua ad essere attribuita al Consorzio
industriale fiammiferi di cui al regio decreto 11 marzo 1923,
n. 560, sotto la vigilanza ed il controllo
dell'Amministrazione finanziaria.
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