| 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato è trasformata in società per azioni.
2. Si applicano nei confronti della società per azioni
derivata dalla trasformazione di cui al comma 1 del presente
articolo le disposizioni dell'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, e dell'articolo 24 della legge 22
dicembre 1957, n. 1293, come sostituito dall'articolo 1 della
legge 18 febbraio 1963, n. 303.
3. Sono di competenza del Ministro delle finanze le
attività inerenti:
a) all'affidamento e al controllo sull'esecuzione
della concessione;
b) alla vigilanza e all'accertamento delle entrate
fiscali collegate all'attività svolta dalla società di cui al
comma 1, nonché all'esercizio delle relative potestà
sanzionatorie.
4. Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio
1982, n. 467, è abrogato.
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