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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5680
DDL0461-0005
Progetto di legge Camera n. 461 - testo presentato - (DDL12-461)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C461. TESTIPDL
...C461.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC461 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, il Ministro delle finanze designa tre
  componenti del primo consiglio di amministrazione della
  costituenda società, con l'incarico di predisporre lo schema
  dell'atto costitutivo e dello statuto, da sottoporre
  all'approvazione dello stesso Ministro delle finanze, sentito
  il consiglio di
 
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  amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
  Stato.  A tal fine gli amministratori designati individuano,
  avuto riguardo anche alle esigenze patrimoniali della società,
  i beni mobili ed immobili non direttamente strumentali per le
  attività produttive e commerciali della società stessa, da
  mantenere all'Amministrazione finanziaria.
    2.  Gli amministratori designati curano successivamente le
  formalità previste dalle norme del codice civile per la
  costituzione della società e per la sua omologazione da parte
  del tribunale e convocano, entro dieci giorni dalla iscrizione
  nel registro delle società, la prima assemblea dei soci per
  l'approvazione dello statuto e per la nomina degli organi
  sociali in conformità con quanto stabilito nello statuto
  stesso.
    3.  Il capitale sociale iniziale della società è determinato
  in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio
  dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previo
  scorporo del valore dei beni mantenuti dall'Amministrazione
  finanziaria, ed è ripartito in azioni del valore nominale di
  lire un milione cadauna attribuite al Ministro delle finanze,
  che esercita i diritti dell'azionista con iscrizione al conto
  patrimoniale dello Stato.  Per quanto non diversamente
  stabilito si applicano le disposizioni di cui al primo periodo
  del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992,
  n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
  1992, n. 359, come modificato dall'articolo 1 del
  decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 292, nonché
  l'articolo 19 dello stesso decreto n. 198 del 1993, con
  riferimento anche ai conferimenti connessi con la
  trasformazione.
    4.  La società può costituire o partecipare ad una o più
  società aventi ad oggetto attività settoriali, strumentali,
  connesse o complementari con l'oggetto sociale.
    5.  La società derivante dalla trasformazione subentra nei
  rapporti attivi e passivi dell'Amministrazione autonoma dei
  monopoli di Stato nelle partecipazioni societarie e nella
  proprietà dei beni mobili e immobili non mantenuti
  dall'Amministrazione finanziaria.  Con decreto del Ministro
 
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  delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del
  tesoro, sentito il consiglio di amministrazione
  dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono
  stabilite le disposizioni finanziarie e di bilancio,
  l'ammontare, le modalità e i tempi di versamento delle
  disponibilità finanziarie esistenti, nonché le prescrizioni
  contabili relative alla successione dei cespiti patrimoniali,
  attivi e passivi alla società derivata.
    6.  Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il
  Consiglio di Stato, è approvato l'atto di concessione con il
  relativo disciplinare; con lo stesso decreto è disposto il
  trasferimento della gestione dall'Amministrazione autonoma dei
  monopoli di Stato alla società previa verifica delle
  condizioni di operatività.  Fino alla data di entrata in vigore
  del predetto decreto che determina la data di successione
  nella titolarità dei rapporti giuridico-patrimoniali,
  continuano ad applicarsi, anche in materia di direzione e di
  controllo, di bilancio e di personale, le disposizioni vigenti
  alla data di entrata in vigore della presente legge.
 
DATA=940505 FASCID=DDL12-461 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0461 TOTPAG=0009 TOTDOC=0008 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=030 PAGFIN=0005 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=046100 00 FASCIDC=12DDL0461 SORTNAV=0046100 000 00000 ZZDDLC461 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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