| 1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro delle finanze designa tre
componenti del primo consiglio di amministrazione della
costituenda società, con l'incarico di predisporre lo schema
dell'atto costitutivo e dello statuto, da sottoporre
all'approvazione dello stesso Ministro delle finanze, sentito
il consiglio di
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amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato. A tal fine gli amministratori designati individuano,
avuto riguardo anche alle esigenze patrimoniali della società,
i beni mobili ed immobili non direttamente strumentali per le
attività produttive e commerciali della società stessa, da
mantenere all'Amministrazione finanziaria.
2. Gli amministratori designati curano successivamente le
formalità previste dalle norme del codice civile per la
costituzione della società e per la sua omologazione da parte
del tribunale e convocano, entro dieci giorni dalla iscrizione
nel registro delle società, la prima assemblea dei soci per
l'approvazione dello statuto e per la nomina degli organi
sociali in conformità con quanto stabilito nello statuto
stesso.
3. Il capitale sociale iniziale della società è determinato
in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previo
scorporo del valore dei beni mantenuti dall'Amministrazione
finanziaria, ed è ripartito in azioni del valore nominale di
lire un milione cadauna attribuite al Ministro delle finanze,
che esercita i diritti dell'azionista con iscrizione al conto
patrimoniale dello Stato. Per quanto non diversamente
stabilito si applicano le disposizioni di cui al primo periodo
del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992,
n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, come modificato dall'articolo 1 del
decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 292, nonché
l'articolo 19 dello stesso decreto n. 198 del 1993, con
riferimento anche ai conferimenti connessi con la
trasformazione.
4. La società può costituire o partecipare ad una o più
società aventi ad oggetto attività settoriali, strumentali,
connesse o complementari con l'oggetto sociale.
5. La società derivante dalla trasformazione subentra nei
rapporti attivi e passivi dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato nelle partecipazioni societarie e nella
proprietà dei beni mobili e immobili non mantenuti
dall'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro
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delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del
tesoro, sentito il consiglio di amministrazione
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono
stabilite le disposizioni finanziarie e di bilancio,
l'ammontare, le modalità e i tempi di versamento delle
disponibilità finanziarie esistenti, nonché le prescrizioni
contabili relative alla successione dei cespiti patrimoniali,
attivi e passivi alla società derivata.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il
Consiglio di Stato, è approvato l'atto di concessione con il
relativo disciplinare; con lo stesso decreto è disposto il
trasferimento della gestione dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato alla società previa verifica delle
condizioni di operatività. Fino alla data di entrata in vigore
del predetto decreto che determina la data di successione
nella titolarità dei rapporti giuridico-patrimoniali,
continuano ad applicarsi, anche in materia di direzione e di
controllo, di bilancio e di personale, le disposizioni vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
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