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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5682
DDL0461-0007
Progetto di legge Camera n. 461 - testo presentato - (DDL12-461)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C461. TESTIPDL
...C461.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC461 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Il personale dipendente dell'Amministrazione autonoma
  dei monopoli di Stato, compreso quello con qualifiche
  dirigenziali ed equiparate, ha facoltà, da esercitare, entro
  tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  secondo i criteri e con le modalità stabiliti con decreto del
  Ministro delle finanze e del Ministro per la funzione
  pubblica, sentite le organizzazioni sindacali di categoria
  maggiormente rappresentative su scala nazionale, di optare per
  il passaggio alle dipendenze della società per azioni o per il
  mantenimento del rapporto di lavoro di dipendente pubblico.  In
  tale caso il personale interessato, previo inquadramento in un
  ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero delle
  finanze, istituito con decreto del Presidente del Consiglio
  dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di
  concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere inquadrato
  nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria, nei limiti delle
  disponibilità organiche, comprese quelle determinate in base
  alle esigenze di servizio, di cui al comma 3 dell'articolo 1.
  Il rimanente personale può essere assegnato in via temporanea
  presso la società per azioni
 
                               Pag. 7
 
  derivata o comandato presso altre pubbliche amministrazioni
  che ne rimborsano l'onere allo Stato, fatte salve in ogni caso
  le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.  Il personale
  che, sentite anche le organizzazioni sindacali di cui al comma
  1, dovesse risultare in esubero, entro cinque anni dalla data
  di entrata in vigore della presente legge, fruirà del regime
  di mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
  29 e successive modificazioni.
    2.  Al personale in esubero di cui al comma 1 del presente
  articolo si applicano i benefìci in materia di
  prepensionamento su base volontaria secondo i criteri e con le
  modalità di cui alla legge 7 giugno 1990, n. 141, con onere a
  carico della società.  La facoltà del prepensionamento deve
  essere esercitata mediante presentazione di domanda
  irrevocabile entro sei mesi dalla data di trasferimento della
  gestione alla società concessionaria di cui all'articolo 3,
  comma 5 della presente legge; allo stesso personale non si
  applica la sospensione del diritto ai trattamenti
  pensionistici di anzianità stabilita dall'articolo 1, comma 1,
  del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
    3.  Il personale passato alle dipendenze della società per
  azioni con rapporto di lavoro di diritto privato ha titolo
  alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è iscritto
  all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i
  superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza
  sociale (INPS).  Allo stesso personale è conservato, a domanda
  da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni
  dal trasferimento alla società, il diritto al trattamento di
  quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, in base alle
  disposizioni di cui al testo unico delle norme sul trattamento
  di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
  dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.  Per la
  ricongiunzione di tutti i periodi di servizio resi con
  iscrizione alla predetta assicurazione obbligatoria per
  l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti si applica
  l'articolo
 
                               Pag. 8
 
  6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e l'INPS è tenuto,
  tre mesi prima del collocamento in quiescenza dei singoli
  soggetti interessati, al versamento al Tesoro del complessivo
  ammontare dei contributi riscossi per la relativa posizione
  assicurativa ai sensi del predetto articolo 6 della citata
  legge n. 29 del 1979.
    4.  Per coloro che non hanno optato per il mantenimento del
  diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
  dello Stato, la società provvede a costituire la posizione
  assicurativa presso l'INPS anche con riferimento ai periodi
  individualmente maturati.  A tal fine lo Stato provvede al
  versamento all'INPS della riserva matematica, determinata ai
  sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
  sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del
  lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981,
  pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
  Ufficiale  n. 129 del 13 maggio 1981.  Detto versamento è
  effettuato in quindici annualità costanti posticipate con
  applicazione dell'interesse annuo del 10 per cento e, al
  relativo onere, valutato in lire 20 miliardi annui, si
  provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
  di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, della legge 29
  ottobre 1991, n. 358.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
  bilancio.
 
DATA=940505 FASCID=DDL12-461 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0461 TOTPAG=0009 TOTDOC=0008 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=016 PAGFIN=0008 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=046100 00 FASCIDC=12DDL0461 SORTNAV=0046100 000 00000 ZZDDLC461 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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