| 1. Il personale dipendente dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, compreso quello con qualifiche
dirigenziali ed equiparate, ha facoltà, da esercitare, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
secondo i criteri e con le modalità stabiliti con decreto del
Ministro delle finanze e del Ministro per la funzione
pubblica, sentite le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative su scala nazionale, di optare per
il passaggio alle dipendenze della società per azioni o per il
mantenimento del rapporto di lavoro di dipendente pubblico. In
tale caso il personale interessato, previo inquadramento in un
ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero delle
finanze, istituito con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere inquadrato
nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria, nei limiti delle
disponibilità organiche, comprese quelle determinate in base
alle esigenze di servizio, di cui al comma 3 dell'articolo 1.
Il rimanente personale può essere assegnato in via temporanea
presso la società per azioni
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derivata o comandato presso altre pubbliche amministrazioni
che ne rimborsano l'onere allo Stato, fatte salve in ogni caso
le posizioni giuridiche ed economiche acquisite. Il personale
che, sentite anche le organizzazioni sindacali di cui al comma
1, dovesse risultare in esubero, entro cinque anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, fruirà del regime
di mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni.
2. Al personale in esubero di cui al comma 1 del presente
articolo si applicano i benefìci in materia di
prepensionamento su base volontaria secondo i criteri e con le
modalità di cui alla legge 7 giugno 1990, n. 141, con onere a
carico della società. La facoltà del prepensionamento deve
essere esercitata mediante presentazione di domanda
irrevocabile entro sei mesi dalla data di trasferimento della
gestione alla società concessionaria di cui all'articolo 3,
comma 5 della presente legge; allo stesso personale non si
applica la sospensione del diritto ai trattamenti
pensionistici di anzianità stabilita dall'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
3. Il personale passato alle dipendenze della società per
azioni con rapporto di lavoro di diritto privato ha titolo
alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è iscritto
all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS). Allo stesso personale è conservato, a domanda
da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni
dal trasferimento alla società, il diritto al trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, in base alle
disposizioni di cui al testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Per la
ricongiunzione di tutti i periodi di servizio resi con
iscrizione alla predetta assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti si applica
l'articolo
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6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e l'INPS è tenuto,
tre mesi prima del collocamento in quiescenza dei singoli
soggetti interessati, al versamento al Tesoro del complessivo
ammontare dei contributi riscossi per la relativa posizione
assicurativa ai sensi del predetto articolo 6 della citata
legge n. 29 del 1979.
4. Per coloro che non hanno optato per il mantenimento del
diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
dello Stato, la società provvede a costituire la posizione
assicurativa presso l'INPS anche con riferimento ai periodi
individualmente maturati. A tal fine lo Stato provvede al
versamento all'INPS della riserva matematica, determinata ai
sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981. Detto versamento è
effettuato in quindici annualità costanti posticipate con
applicazione dell'interesse annuo del 10 per cento e, al
relativo onere, valutato in lire 20 miliardi annui, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, della legge 29
ottobre 1991, n. 358. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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