| 1. Nei confronti delle imprese del gruppo ATI - Azienda
tabacchi italiani Spa, nonché del personale dipendente delle
stesse imprese, si applicano le seguenti disposizioni, con
onere a carico della società per azioni derivata dalla
trasformazione di cui all'articolo 1:
a) la durata dei programmi di ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale, di cui all'articolo
1, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non può essere
superiore a tre anni. Il Comitato interministeriale per la
programmazione
Pag. 9
economica (CIPE) ha facoltà di concedere due proroghe,
ciascuna di durata non superiore a dodici mesi;
b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma
9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non devono essere
computati i periodi di trattamento di integrazione salariale
anteriori alla data di entrata in vigore della presente
legge;
c) l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è corrisposta
per tutti i dipendenti delle imprese citate, per un periodo
massimo di trentasei mesi;
d) le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e
7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano ai
dipendenti collocati in mobilità nell'ambito dello svolgimento
dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale.
| |