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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5685
DDL0462-0002
Progetto di legge Camera n. 462 - testo presentato - (DDL12-462)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C462. TESTIPDL
...C462.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC462 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il settore dell'artigianato vive da
  anni una fase di difficoltà a causa di politiche confuse che
  lo hanno penalizzato.
    All'artigianato si chiede di assorbire nuova occupazione,
  procurare nuove risorse all'erario, attuare formazione
  professionale, costituire, di fatto, attività esterne alle
  industrie, essere una "valvola di sfogo" degli esuberi della
  manodopera nei momenti di crisi.
    Politiche così confuse e contrastanti non possono più
  essere tollerate dal settore.
    La presente proposta di legge, nel mentre intende integrare
  la legge-quadro 8 agosto 1985, n. 443, ha lo scopo di
  rafforzare l'artigianato che è un settore produttivo
  essenziale all'economia del Paese.  Per
  questo occorre che sia garantita una autentica
  professionalità a coloro che iniziano una attività
  artigianale, attraverso una selezione efficace per accedere
  all'esercizio della professione così da escludere i prestanome
  e gli improvvisatori e tutelare i fruitori dei prodotti e del
  servizio.
    Riteniamo pertanto che debbano essere frequentati specifici
  corsi di formazione, che sia necessario maturare una reale
  esperienza lavorativa nel mestiere che si intende esercitare,
  o meglio il concorso di entrambi i requisiti.
    Va usato un filtro al fine di garantire chi possiede una
  adeguata formazione professionale non per ostacolare chi vuole
  intraprendere una attività autonoma ma per garantire una
  qualifica seriamente spendibile nel mercato del lavoro.
 
                               Pag. 2
 
    Nel rispetto dell'autonomia regionale che è garantita dalla
  Costituzione, le regioni possono elevare la durata minima
  della frequenza ai corsi di formazione sopra indicati, specie
  riguardo a produzioni artigiane legate alla cultura artigiana
  del territorio che richiede specifiche abilità
  professionali.
    L'articolo 1 della presente proposta di legge completa
  l'articolo 2 della leggequadro sull'artigianato con la
  previsione di una norma che sanziona in via amministrativa
  l'espletamento di attività artigiane
  senza possedere i requisiti necessari.  Quanto sopra per
  frenare la concorrenza sleale del lavoro abusivo.
    L'articolo 2 modifica l'articolo 5 della legge n. 443 del
  1985 per cui l'albo provinciale delle imprese artigiane va
  suddiviso in tre sezioni: produzione e vendita, servizi,
  lavorazione per conto terzi.  Tutto ciò al fine di definire una
  normativa propedeutica e un approccio legislativo e
  regolamentare nei confronti delle politiche dell'artigianato
  più rispondente alle necessità del comparto.
 
DATA=940505 FASCID=DDL12-462 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0462 TOTPAG=0004 TOTDOC=0004 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0002 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=046200 00 FASCIDC=12DDL0462 SORTNAV=0046200 000 00000 ZZDDLC462 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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