| Onorevoli Colleghi! -- Il settore dell'artigianato vive da
anni una fase di difficoltà a causa di politiche confuse che
lo hanno penalizzato.
All'artigianato si chiede di assorbire nuova occupazione,
procurare nuove risorse all'erario, attuare formazione
professionale, costituire, di fatto, attività esterne alle
industrie, essere una "valvola di sfogo" degli esuberi della
manodopera nei momenti di crisi.
Politiche così confuse e contrastanti non possono più
essere tollerate dal settore.
La presente proposta di legge, nel mentre intende integrare
la legge-quadro 8 agosto 1985, n. 443, ha lo scopo di
rafforzare l'artigianato che è un settore produttivo
essenziale all'economia del Paese. Per
questo occorre che sia garantita una autentica
professionalità a coloro che iniziano una attività
artigianale, attraverso una selezione efficace per accedere
all'esercizio della professione così da escludere i prestanome
e gli improvvisatori e tutelare i fruitori dei prodotti e del
servizio.
Riteniamo pertanto che debbano essere frequentati specifici
corsi di formazione, che sia necessario maturare una reale
esperienza lavorativa nel mestiere che si intende esercitare,
o meglio il concorso di entrambi i requisiti.
Va usato un filtro al fine di garantire chi possiede una
adeguata formazione professionale non per ostacolare chi vuole
intraprendere una attività autonoma ma per garantire una
qualifica seriamente spendibile nel mercato del lavoro.
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Nel rispetto dell'autonomia regionale che è garantita dalla
Costituzione, le regioni possono elevare la durata minima
della frequenza ai corsi di formazione sopra indicati, specie
riguardo a produzioni artigiane legate alla cultura artigiana
del territorio che richiede specifiche abilità
professionali.
L'articolo 1 della presente proposta di legge completa
l'articolo 2 della leggequadro sull'artigianato con la
previsione di una norma che sanziona in via amministrativa
l'espletamento di attività artigiane
senza possedere i requisiti necessari. Quanto sopra per
frenare la concorrenza sleale del lavoro abusivo.
L'articolo 2 modifica l'articolo 5 della legge n. 443 del
1985 per cui l'albo provinciale delle imprese artigiane va
suddiviso in tre sezioni: produzione e vendita, servizi,
lavorazione per conto terzi. Tutto ciò al fine di definire una
normativa propedeutica e un approccio legislativo e
regolamentare nei confronti delle politiche dell'artigianato
più rispondente alle necessità del comparto.
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