| 1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto
1985, n. 443, è sostituito dal seguente:
"La qualifica di imprenditore artigiano si acquisisce
avendo adempiuto almeno ad una delle seguenti condizioni:
a) aver frequentato un corso di formazione
professionale della durata di almeno due anni, con esito
positivo, nel settore di attività che si intende
esercitare;
b) aver svolto in forma subordinata per almeno due
anni l'attività che si intende esercitare in forma
autonoma;
c) aver fequentato un corso di formazione
professionale della durata di almeno un anno, con esito
positivo, cui abbia fatto seguito un periodo di lavoro
subordinato di un anno nel settore di attività oggetto
dell'insegnamento".
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 8
agosto 1985, n. 443, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, è inserito il seguente:
"Fatte salve le specifiche competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, le regioni stabiliscono con legge per ciascuna
attività artigiana l'elenco dei corsi di qualificazione
richiesti per acquisire la qualifica di imprenditore artigiano
di cui al secondo comma. Le regioni possono fissare i periodi
minimi di durata dei corsi di qualificazione o di lavoro
subordinato indicati nel presente articolo".
3. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, come
modificato dai commi 1 e 2 del presente articolo, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"Chiunque in forma autonoma svolga a fini di lucro attività
di produzione, trasformazione,
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riparazione di beni e di prestazione di servizi
senza possedere i requisiti tecnico-professionali previsti dal
presente articolo e senza ottemperare agli obblighi stabiliti
dalle norme vigenti in materia fiscale, previdenziale,
assicurativa e contributiva, è soggetto, salvo che il fatto
costituisca reato, alla sanzione amministrativa, irrogata a
cura del presidente della giunta regionale, del pagamento di
una somma fino a lire cinque milioni, secondo le procedure di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689".
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