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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5686
DDL0462-0003
Progetto di legge Camera n. 462 - testo presentato - (DDL12-462)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C462. TESTIPDL
...C462.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC462 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto
  1985, n. 443, è sostituito dal seguente:
    "La qualifica di imprenditore artigiano si acquisisce
  avendo adempiuto almeno ad una delle seguenti condizioni:
        a)  aver frequentato un corso di formazione
  professionale della durata di almeno due anni, con esito
  positivo, nel settore di attività che si intende
  esercitare;
        b)  aver svolto in forma subordinata per almeno due
  anni l'attività che si intende esercitare in forma
  autonoma;
        c)  aver fequentato un corso di formazione
  professionale della durata di almeno un anno, con esito
  positivo, cui abbia fatto seguito un periodo di lavoro
  subordinato di un anno nel settore di attività oggetto
  dell'insegnamento".
    2.  Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 8
  agosto 1985, n. 443, come sostituito dal comma 1 del presente
  articolo, è inserito il seguente:
    "Fatte salve le specifiche competenze delle regioni a
  statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
  Bolzano, le regioni stabiliscono con legge per ciascuna
  attività artigiana l'elenco dei corsi di qualificazione
  richiesti per acquisire la qualifica di imprenditore artigiano
  di cui al secondo comma.  Le regioni possono fissare i periodi
  minimi di durata dei corsi di qualificazione o di lavoro
  subordinato indicati nel presente articolo".
    3.  All'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, come
  modificato dai commi 1 e 2 del presente articolo, è aggiunto,
  in fine, il seguente comma:
    "Chiunque in forma autonoma svolga a fini di lucro attività
  di produzione, trasformazione,
 
                               Pag. 4
 
  riparazione di beni e di prestazione di servizi
  senza possedere i requisiti tecnico-professionali previsti dal
  presente articolo e senza ottemperare agli obblighi stabiliti
  dalle norme vigenti in materia fiscale, previdenziale,
  assicurativa e contributiva, è soggetto, salvo che il fatto
  costituisca reato, alla sanzione amministrativa, irrogata a
  cura del presidente della giunta regionale, del pagamento di
  una somma fino a lire cinque milioni, secondo le procedure di
  cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689".
 
DATA=940505 FASCID=DDL12-462 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0462 TOTPAG=0004 TOTDOC=0004 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=010 UPAG=SI PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=046200 00 FASCIDC=12DDL0462 SORTNAV=0046200 000 00000 ZZDDLC462 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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