| 1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto
1985, n. 443, è sostituito dal seguente:
"E' istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane,
distinto nelle sezioni di produzione e vendita, servizi e
lavorazione per conto terzi; all'albo sono tenute ad
iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli
articoli 2, 3 e 4 della presente legge, secondo le formalità
previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e
seguenti del testo unico approvato con regio decreto 20
settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni".
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