| Onorevoli Deputati! -- Il decretolegge, di cui si
chiede la conversione in legge, riproduce le disposizioni
recate dal decreto-legge 25 gennaio 1994, n. 58, recante norme
urgenti in materia di imposta sostitutiva di talune
plusvalenze, non convertito
nei prescritti termini costituzionali. Il
provvedimento reca, altresì, nuove disposizioni volte a
prorogare, relativamente all'anno 1994, taluni termini
previsti per l'adozione da parte dei comuni di deliberazioni
in materia di ICI e di ICIAP.
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Con gli articoli 1 e 2 del decreto-legge si provvede a
prorogare il regime temporaneo di tassazione di talune
plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di
partecipazioni in società ed enti e dei diritti connessi,
poiché non è stato possibile procedere, entro il termine del
30 settembre 1993, al previsto riordino del trattamento
tributario dei redditi di capitali e dei redditi diversi a
causa della inadeguatezza della delega contenuta nell'articolo
18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Dovendosi procedere,
con autonomo provvedimento, al riordino dei redditi di
capitale e dei redditi diversi di cui all'articolo 81, comma
1, lettere c), c-bis) e c-ter), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si è
ritenuto opportuno mantenere inalterata l'attuale disciplina
della materia fino all'emanazione del predetto provvedimento
di riordino, e comunque non oltre il 30 giugno 1994. Di
conseguenza, la sospensione della tassazione delle plusvalenze
derivanti dalla cessione di valori mobiliari negoziati nei
mercati regolamentati permane fino al verificarsi delle
indicate condizioni.
In tale contesto si è colta l'occasione per confermare il
criterio di determinazione delle plusvalenze tassabili secondo
il cosiddetto regime forfettario previsto dall'articolo 3 del
decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, che
rappresenta una delle modalità in base alle quali può essere
applicata l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze in
questione.
Al riguardo, si fa presente che il citato decreto-legge n.
27 del 1991 detta due metodi di tassazione delle plusvalenze
in parola. Con il primo (metodo analitico) la plusvalenza è
determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito
per la cessione delle partecipazioni o dei diritti connessi ed
il costo di acquisizione fiscalmente riconosciuto,
opportunamente rivalutato per tener conto degli effetti
dell'inflazione prodottasi dalla data di acquisizione delle
partecipazioni fino alla data della cessione.
Con il secondo (metodo forfettario), l'imposta sulle
plusvalenze non è il risultato della cennata contrapposizione
tra corrispettivo e costo rivalutato, bensì - per semplicità
di calcolo - il risultato dell'applicazione dell'aliquota del
15 per cento sulla base imponibile. Questa è costituita da una
percentuale predeterminata del corrispettivo, che attualmente
è pari al 7 per cento di essa. In pratica, tenuto conto del
prodotto delle due percentuali (cioè, aliquota del 15 per
cento commisurata al 7 per cento del corrispettivo) può
affermarsi che l'imposta secondo il cosiddetto metodo
forfettario è pari all'1,05 per cento del corrispettivo
pattuito.
Sempre con riferimento al regime forfettario non sembra
superfluo ricordare che la menzionata percentuale del 7 per
cento del corrispettivo non costituiva la originaria base di
calcolo dell'imposta. Infatti, per tutto il 1991 - primo anno
di applicazione della nuova disciplina - la percentuale in
esame era fissata nella misura del 3 per cento del
corrispettivo pattuito. Per l'anno 1992, dal 1^ gennaio al 31
marzo di tale anno, la predetta percentuale del 3 per cento
doveva essere aumentata della percentuale di variazione del
PIL ai prezzi di mercato (prevista nella Relazione
previsionale e programmatica per l'anno 1992); per il periodo
compreso tra il 1^ aprile ed il 31 dicembre 1992 la
percentuale doveva essere stabilita con decreto del Ministro
delle finanze sulla base della sommatoria della variazione del
prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, calcolata per
l'anno 1991 nella Relazione generale sulla situazione
economica del Paese, e della previsione di variazione per il
1992 indicata nella predetta Relazione previsionale
programmatica.
Tale disciplina, come è noto, doveva trovare applicazione
fino al 31 dicembre 1992, essendosi previsto che entro questa
data si sarebbe provveduto al riordino dei redditi di capitale
e dei redditi diversi.
Prima dello scadere del citato termine del 31 dicembre
1992, in sede di conversione del decreto-legge 9 settembre
1992, n. 372 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5
novembre 1992, n. 429) è stato
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introdotto l'articolo 7 in base al quale l'imposta
sostitutiva sulle plusvalenze assoggettabili al regime
forfettario è stata dichiarata non applicabile relativamente a
quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valori
mobiliari nei mercati regolamentati, sempreché afferenti a
cessioni di partecipazioni in misura inferiore ai limiti
stabiliti dall'articolo 81, comma 1, lettera c), del
citato testo unico delle imposte sui redditi.
Con l'articolo 2 della legge di conversione dianzi citata
(5 novembre 1992, n. 429), si è altresì provveduto a differire
il termine per l'esercizio della delega concernente il
riordino dei redditi di capitale al 30 settembre 1993 e così
si è prorogato anche il regime di tassazione delle plusvalenze
in questione previsto dal citato decreto-legge n. 27 del
1991.
Da tale quadro normativo emerge, quindi, che a decorrere
dal 1^ ottobre 1993 e fino al riordino della disciplina dei
redditi di capitale e dei redditi diversi le plusvalenze di
cui trattasi saranno assoggettate a tassazione con il criterio
analitico, ferma restando la facoltà per i contribuenti di
optare per il regime forfettario solo quando si tratti di
cessioni di partecizione non superiori ai limiti fissati
nell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo
unico delle imposte sui redditi e non realizzate nei mercati
regolamentati.
Con riferimento alla determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze tassabili secondo il citato metodo analitico si è
provveduto ad introdurre una semplificazione nel relativo
sistema di calcolo, consistente nell'adozione del parametro
rappresentato da un coefficiente pari al tasso di variazione
della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati e cioè di un
parametro analogo a quello adottato ai fini del computo del
fiscal-drag. In questo modo vengono ad essere superate
le difficoltà cui aveva dato luogo il meccanismo, previsto
dalla norma, basato sulla variazione del deflattore del
prodotto interno lordo, la cui elaborazione ha comportato per
il contribuente il ricorso ai dati forniti, normalmente nel
mese di maggio (e quindi in ritardo, ai fini della
compilazione della dichiarazione dei redditi), attraverso
un'apposita circolare nella quale venivano pubblicati i
coefficienti di rivalutazione.
La modifica proposta consente di portare a conoscenza dei
contribuenti fin dal mese di febbraio i coefficienti di
rivalutazione del costo.
Lo stesso articolo 2 disciplina, poi, gli effetti della
modifica del regime di rivalutazione del costo delle
partecipazioni cedute previsto dall'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, stabilendo
espressamente che detta modifica decorre dal periodo di
imposta in corso alla data del 1^ ottobre 1993, data di
entrata in vigore del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 380
(decaduto per mancata conversione nei prescritti termini
costituzionali), che ha, per la prima volta, innovato il
criterio di rivalutazione del costo fiscale delle
partecipazioni produttive di plusvalenze e minusvalenze. Con
la stessa disposizione si è, altresì, provveduto a differire,
per il solo anno 1993, dal mese di febbraio al 15 aprile 1994,
il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle
finanze previsto dal citato articolo 2, comma 5, del
decreto-legge n. 27 del 1991, che dovrà rendere noti i
coefficienti di adeguamento del suddetto costo fiscale.
L'articolo 3 del decreto, inoltre, fissa per l'anno 1993,
tra il 1^ settembre ed il 30 ottobre, il termine per la
presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta di
cui al quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Infatti per il
medesimo anno 1993 la dichiarazione dei sostituti d'imposta
relativa alle ritenute effettuate nell'anno precedente si è
dovuta presentare, per un considerevole numero di soggetti, su
supporto magnetico. Tenuto conto delle difficoltà
organizzative connesse alle nuove procedure di formazione
delle dichiarazioni si è reso necessario un congruo
differimento del termine di presentazione delle dichiarazioni
in questione (già fissato al 30 settembre). Le dichiarazioni
dei sostituti evidenziano versamenti
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già effettuati e pertanto il previsto differimento non
comporta conseguenze negative in termini di gettito.
Il decreto-legge in esame provvede, infine, con l'articolo
4, al differimento, per l'anno 1994, del termine per
l'adozione delle delibere comunali di determinazione
dell'aliquota ICI e delle fasce reddituali agli effetti
dell'ICIAP. Per quanto concerne l'ICI, l'articolo 6, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), prevede che la relativa
aliquota, in misura unica, è stabilita entro il 31 ottobre di
ciascun anno, con effetto per l'anno successivo, con
deliberazione della giunta comunale; riguardo poi all'ICIAP,
l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66
(Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli
enti locali e di finanza locale), stabilisce che il comune,
con deliberazione del consiglio comunale, può entro il 31
ottobre di ciascun anno determinare con effetto per l'anno
successivo le variazioni dei limiti di reddito in relazione ai
quali è fissata la misura di base dell'imposta.
I predetti termini del 31 ottobre restano fissati, per
l'anno 1994, al 28 febbraio 1994. Tale data è stata stabilita
allo scopo di consentire una manovra tributaria locale
rispondente alle esigenze di bilancio, sulla base dei dati
relativi al gettito, per l'anno 1993, di entrambi i
tributi.
Con il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, sono
state emanate norme modificative in materia di adempimenti e
obblighi dei contribuenti in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al titolo secondo del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nell'intento di
adeguare la disciplina interna alle disposizioni contenute
negli articoli 10 e 22 della sesta direttiva del Consiglio
77/388/CEE, del 17 maggio 1977, in relazione all'obbligo di
versamento dell'imposta con riferimento al fatto generatore e
alla esigibilità dell'imposta.
In particolare, con l'articolo 3 del citato decreto-legge
n. 557 del 1993 sono state modificate le modalità di
registrazione delle fatture emesse e dei corrispettivi pur
lasciando inalterati i termini di registrazione previsti nel
vigente ordinamento, stabilendo che detti documenti debbono
essere annotati sulla base della data della loro emissione e i
corrispettivi sulla base della data di effettuazione delle
operazioni cui si riferiscono. Al fine di concedere agli
operatori interessati il tempo necessario per adeguare i loro
sistemi di registrazione, ormai per lo più meccanizzati, alle
nuove disposizioni, viene proposta, con l'articolo 5, la
proroga dal 1^ aprile al 1^ luglio 1994 del termine di
decorrenza dell'applicazione delle nuove disposizioni di cui
al citato articolo 3 del decreto-legge n. 557 del 1993.
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