| 1. Al fine di sviluppare nella scuola media un processo
didattico moderno che integri le attività di insegnamento
tradizionale e quelle di tipo tecnologico e coinvolga il
personale docente per costruire forme nuove, necessarie e
dirette di collaborazione atte a conseguire gli obiettivi
della scuola dell'obbligo, secondo quanto previsto
dall'articolo 5 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n.
426, è istituito il ruolo dei docenti operatori tecnologici,
tenuti ad un orario di cattedra pari a diciotto ore
settimanali per ogni unità scolastica dimensionata ai sensi
del citato decreto-legge n. 323 del 1988, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 426 del 1988.
2. I docenti che sono stati utilizzati ai sensi delle leggi
vigenti in attività tecnologiche nelle scuole medie sono
collocati nel ruolo di cui al comma 1.
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