| 1. I programmi, l'orario di insegnamento e le prove di
esame delle lingue comunitarie, di cui al primo comma
dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, come
modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono
stabiliti secondo le modalità di cui all'articolo 3, primo
comma, della citata legge n. 1859 del 1962, come modificato
dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1977, n. 348.
2. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, l'orario
settimanale complessivo di insegnamento nella scuola media è
elevato di tre ore per l'insegnamento obbligatorio delle due
lingue ufficiali della Comunità europea.
3. In ogni caso, lo studio della prima lingua ufficiale
della Comunità europea, iniziato nella scuola elementare,
prosegue nella scuola media per tre ore settimanali.
| |