| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 61 miliardi per il 1994, lire 244
miliardi per il 1995 e in lire 427 miliardi a decorrere dal
1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-1996, al
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capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per il 1994, all'uopo utilizzando:
a) quanto a lire 16 miliardi per il 1994, 207
miliardi per il 1995 e 43 miliardi per il 1996
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione;
b) quanto a lire 45 miliardi per il 1994, 37
miliardi per il 1995 e 384 miliardi per il 1996
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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