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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5697
DDL0465-0002
Progetto di legge Camera n. 465 - testo presentato - (DDL12-465)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C465. TESTIPDL
...C465.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC465 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- L'ingente patrimonio di beni
  culturali che costituisce una preziosa risorsa del nostro
  Paese, pur essendo distribuito sull'intero territorio
  nazionale, è particolarmente concentrato in alcune regioni e
  città, universalmente riconosciute come sedi privilegiate
  dell'arte e della cultura.
    Il problema della conservazione, del restauro e della
  valorizzazione dei beni culturali, anche se ovunque avvertito
  come una delle principali questioni, è particolarmente acuto
  nelle "città d'arte", specie in quelle di grande dimensione,
  ove la salvaguardia non solo dei singoli beni culturali ma di
  veri e propri "comparti" (centri storici, quartieri e
  complessi monumentali, eccetera) è stata spesso compromessa da
  uno sviluppo economico ed urbanistico incontrollato.
    Ai particolari problemi di queste "città d'arte" si è
  finora tentato di offrire una risposta con interventi
  episodici e frammentari, concretatisi in "leggi speciali" per
  questa o quella città, spesso frutto più di una contrattazione
  politica casuale che di una meditata analisi di priorità.
  Questo insufficiente stato di fatto suggerisce l'opportunità
  di procedere in futuro, più che con nuove leggi speciali, con
  una "legge di procedure", semplice e snella, che consenta di
  delegificare gli interventi, affidandoli allo strumento
  dell'accordo di programma, che presenta oltretutto il non
  indifferente vantaggio di non essere soggetto nel suo
  iter  di approvazione alla scadenza delle legislature.
    Il testo di legge che qui si propone, oltre a rispondere
  alle premesse sopra ricordate, presenta alcune caratteristiche
 
                               Pag. 2
 
  sulle quali si richiama l'attenzione degli onorevoli
  deputati:
      1) coinvolge le regioni nella identificazione delle città
  d'arte e responsabilizza i comuni per il finanziamento degli
  interventi, impedendo eccessi nella perimetrazione ed
  identificazione dei destinatari;
      2) introduce la politica dei  matching grants
  (tipica degli Stati federali o a regionalismo spinto),
  evitando situazioni di mera rivendicazione nei confronti
  dell'autorità centrale.  Ciò rende a quest'ultima più facile
  identificare gli interventi, che si restringono ai comuni
  disposti ad attivare risorse finanziarie locali e
  regionali;
      3)  utilizza lo strumento dell'accordo di programma,
  delegificando gli interventi, oggi affidati alla casualità di
  un processo legislativo dominato da accordi di cordata per
  l'approvazione di "leggine";
      4) consente di fissare annualmente, in sede di
  approvazione della legge finanziaria, l'ammontare delle
  risorse a disposizione dello Stato per tali accordi di
  programma, evitando che manchino le risorse per interventi già
  decisi in via legislativa ma che restano inattuati per
  mancanza di fondi;
      5) prevede che gli interventi sui beni culturali di
  proprietà privata usufruiscano di particolari agevolazioni
  fiscali e di contributi in conto interessi su mutui
  immobiliari stipulati per attuare interventi di restauro e
  conservazione o comunque concordati con l'amministrazione del
  beni culturali;
      6) estende tale disciplina fiscale e creditizia agli
  immobili (o a quegli immobili di particolare pregio) anche non
  notificati che siano ricompresi in "comparti urbanistici"
  identificati  ad hoc  dai comuni interessati.
    Molti sono dunque i vantaggi che presenta una legge di
  procedure rispetto alla vecchia prassi della legge speciale,
  strumento quest'ultimo che potrebbe essere riservato a
  interventi di carattere veramente eccezionale anziché alle
  normali esigenze della conservazione del nostro patrimonio
  artistico.
    Resta solo da aggiungere che l'adozione di una legge di
  procedure non contrasta comunque con la possibilità di
  approvare proposte di legge speciale, né con la possibilità di
  ulteriori proposte future nei sopra ricordati casi di
  eccezionale rilevanza.
 
DATA=940505 FASCID=DDL12-465 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0465 TOTPAG=0004 TOTDOC=0007 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0002 RIGFIN=045 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=046500 00 FASCIDC=12DDL0465 SORTNAV=0046500 000 00000 ZZDDLC465 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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