| Onorevoli Colleghi! -- L'ingente patrimonio di beni
culturali che costituisce una preziosa risorsa del nostro
Paese, pur essendo distribuito sull'intero territorio
nazionale, è particolarmente concentrato in alcune regioni e
città, universalmente riconosciute come sedi privilegiate
dell'arte e della cultura.
Il problema della conservazione, del restauro e della
valorizzazione dei beni culturali, anche se ovunque avvertito
come una delle principali questioni, è particolarmente acuto
nelle "città d'arte", specie in quelle di grande dimensione,
ove la salvaguardia non solo dei singoli beni culturali ma di
veri e propri "comparti" (centri storici, quartieri e
complessi monumentali, eccetera) è stata spesso compromessa da
uno sviluppo economico ed urbanistico incontrollato.
Ai particolari problemi di queste "città d'arte" si è
finora tentato di offrire una risposta con interventi
episodici e frammentari, concretatisi in "leggi speciali" per
questa o quella città, spesso frutto più di una contrattazione
politica casuale che di una meditata analisi di priorità.
Questo insufficiente stato di fatto suggerisce l'opportunità
di procedere in futuro, più che con nuove leggi speciali, con
una "legge di procedure", semplice e snella, che consenta di
delegificare gli interventi, affidandoli allo strumento
dell'accordo di programma, che presenta oltretutto il non
indifferente vantaggio di non essere soggetto nel suo
iter di approvazione alla scadenza delle legislature.
Il testo di legge che qui si propone, oltre a rispondere
alle premesse sopra ricordate, presenta alcune caratteristiche
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sulle quali si richiama l'attenzione degli onorevoli
deputati:
1) coinvolge le regioni nella identificazione delle città
d'arte e responsabilizza i comuni per il finanziamento degli
interventi, impedendo eccessi nella perimetrazione ed
identificazione dei destinatari;
2) introduce la politica dei matching grants
(tipica degli Stati federali o a regionalismo spinto),
evitando situazioni di mera rivendicazione nei confronti
dell'autorità centrale. Ciò rende a quest'ultima più facile
identificare gli interventi, che si restringono ai comuni
disposti ad attivare risorse finanziarie locali e
regionali;
3) utilizza lo strumento dell'accordo di programma,
delegificando gli interventi, oggi affidati alla casualità di
un processo legislativo dominato da accordi di cordata per
l'approvazione di "leggine";
4) consente di fissare annualmente, in sede di
approvazione della legge finanziaria, l'ammontare delle
risorse a disposizione dello Stato per tali accordi di
programma, evitando che manchino le risorse per interventi già
decisi in via legislativa ma che restano inattuati per
mancanza di fondi;
5) prevede che gli interventi sui beni culturali di
proprietà privata usufruiscano di particolari agevolazioni
fiscali e di contributi in conto interessi su mutui
immobiliari stipulati per attuare interventi di restauro e
conservazione o comunque concordati con l'amministrazione del
beni culturali;
6) estende tale disciplina fiscale e creditizia agli
immobili (o a quegli immobili di particolare pregio) anche non
notificati che siano ricompresi in "comparti urbanistici"
identificati ad hoc dai comuni interessati.
Molti sono dunque i vantaggi che presenta una legge di
procedure rispetto alla vecchia prassi della legge speciale,
strumento quest'ultimo che potrebbe essere riservato a
interventi di carattere veramente eccezionale anziché alle
normali esigenze della conservazione del nostro patrimonio
artistico.
Resta solo da aggiungere che l'adozione di una legge di
procedure non contrasta comunque con la possibilità di
approvare proposte di legge speciale, né con la possibilità di
ulteriori proposte future nei sopra ricordati casi di
eccezionale rilevanza.
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