| 1. Nei comuni qualificati città d'arte ai sensi
dell'articolo 1 la conservazione, il restauro e la
valorizzazione dei beni culturali di proprietà pubblica sono
assicurati dalle rispettive amministrazioni utilizzando i
fondi dei propri bilanci ordinari.
2. Alle spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, alla protezione ed al restauro delle cose
vincolate ai sensi della legge 1^ giugno 1939, n. 1089, e del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, situate nei comuni qualificati città d'arte ai sensi
dell'articolo 1, non si applica quanto previsto dall'articolo
10, comma 1, del decretolegge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,
n. 438.
3. I beni culturali di proprietà privata, tutelati ai sensi
delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 1^ giugno 1939, n. 1089,
usufruiscono
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delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 13 e
25, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
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