| 1. Le agevolazioni e le provvidenze di cui agli articoli 2
e 3 si applicano anche agli immobili non notificati ai sensi
delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 1^ giugno 1939, n. 1089,
che siano stati appositamente individuati dai rispettivi
comuni, o comunque ricompresi in zone urbanistiche
appositamente individuate da detti comuni e oggetto di un
accordo di programma tra il comune, la regione e il Ministero
per i beni culturali e ambientali.
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