| 1. Gli accordi di programma di cui all'articolo 4 indicano
le risorse finanziarie necessarie alla loro attuazione. In
particolare, i comuni indicano l'ammontare della quota di loro
competenza dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) che
intendono destinare a tale fine; le regioni e il Ministero per
i beni culturali e ambientali indicano lo stanziamento operato
nell'ambito delle disponibilità fissate annualmente in
appositi capitoli, rispettivamente, dei bilanci regionali e
dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e
ambientali.
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