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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5704
DDL0466-0002
Progetto di legge Camera n. 466 - testo presentato - (DDL12-466)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C466. TESTIPDL
...C466.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC466 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Nelle ultime legislature sono
  state presentate numerose iniziative legislative - da parte
  sia del Governo sia di diversi gruppi parlamentari - intese a
  fornire una disciplina dell'attività sportiva in Italia.
    Sul finire della X legislatura, un comitato ristretto
  nominato dalla Commissione cultura della Camera dei deputati,
  ha raccolto, in un testo unificato, gran parte di questi
  provvedimenti; tuttavia, l' iter  legislativo di tale
  testo è stato interrotto a causa dello scioglimento anticipato
  delle Camere.
    Il testo elaborato dal comitato ristretto nella X
  legislatura disciplinava in modo estremamente minuzioso e
  dettagliato la materia in questione.  Tuttavia una tale
  regolamentazione non sarebbe con successo applicabile ad un
  panorama multiforme
  ed in continua evoluzione qual è ormai anche in Italia
  l'insieme delle strutture e delle attività collegate al
  fenomeno sportivo, a livello sia amatoriale e dilettantistico
  sia professionalistico.
    E' per questo che si propone una legge quadro vera e
  propria, che si limiti alla pur ambiziosa funzione di fissare
  gli indirizzi generali e gli orientamenti di principio,
  operando  in primis  una distribuzione di competenze in
  materia sportiva, dividendole tra l'amministrazione statale,
  gli enti pubblici, il Comitato olimpico nazionale italiano
  (CONI), gli enti di promozione sportiva, ed infine le
  federazioni.
    Riguardo agli enti, occorre pervenire al riconoscimento del
  particolare ruolo che essi svolgono, delle loro peculiari
  finalità e delle caratteristiche che li contraddistinguono.
 
                               Pag. 2
 
    Si deve prendere atto della progressiva
  differenziazione dei compiti degli enti rispetto al CONI, pur
  prevedendo la possibilità che più enti aggregati in
  federazioni non agonistiche entrino a far parte del Consiglio
  nazionale del CONI.
    Va poi assorbita nella disciplina legislativa la
  consapevolezza dell'unitarietà del fenomeno sportivo.  Essa
  richiede un indirizzo generale, garantito da un rapporto a
  doppia faccia, da un lato del Parlamento nei confronti del
  Governo, dall'altro di un apposito comitato istituito presso
  la Presidenza del Consiglio dei ministri in rapporto sia al
  CONI sia alle regioni sia agli enti di promozione.  La
  formalizzazione dell'attività di un comitato di programmazione
  garantisce, piuttosto che minacciare - come qualcuno pure
  sostiene - l'unità e l'efficienza della disciplina del
  fenomeno sportivo.
   Appare poi indispensabile un meccanismo da porre a presidio
  della trasparenza e della funzionalità del sistema: uno
  strumento di garanzia del più corretto impiego dei fondi
  pubblici erogati ai vari livelli per le attività sportive,
  individuato in un comitato di garanti cui tutti gli enti
  pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici sono
  tenuti a rispondere e a rendere conto, seppure limitatamente
  all'uso dei fondi medesimi.
    Altre caratteristiche distintive della presente proposta di
  legge sono inoltre la codificazione di un vero e proprio
  sistema "misto", fondato sulla convivenza armonica di soggetti
  pubblici e privati, e la predisposizione di criteri automatici
  di assegnazione dei finanziamenti sulla base degli indirizzi
  di massima fissati dal Parlamento e delle indicazioni generali
  provenienti dal Comitato per la programmazione sportiva.
    Elemento peculiare della presente proposta è, infine,
  l'attribuzione al CONI dello  status  di ente privato di
  interesse pubblico.  Il permanere del CONI nell'ambito degli
  enti strumentali dello Stato, lungi dal garantire l'aderenza a
  finalità di interesse pubblico e di correttezza
  amministrativa, non risponderebbe neppure alla sentita
  esigenza di disporre di uno strumento duttile e agile,
  particolarmente in riferimento all'inquadramento e alla
  gestione del personale.  Il CONI deve assolvere essenzialmente
  alla funzione per la quale nacque, di federazione delle
  federazioni, ormai non più proiettate soltanto verso la
  quadriennale competizione olimpica.  Deve, inoltre, sulla base
  dell'esperienza accumulata, costituire un organo di consulenza
  tecnica per tutte le istanze di decisione pubblica in materia
  sportiva, con particolare riferimento alla progettazione,
  localizzazione, costruzione e gestione degli impianti.
    Il progetto si compone di 13 articoli.
    L'articolo 1 fissa i princìpi generali in materia di sport:
  la Repubblica promuove e sostiene la pratica sportiva tra i
  cittadini; l'intervento pubblico in materia sportiva si
  realizza attraverso le regioni, gli enti locali, il CONI e le
  associazioni.
    L'articolo 2 prevede che il Parlamento sia investito di un
  esplicito potere di indirizzo e che il Governo presenti ogni
  due anni una relazione al Parlamento sullo stato dello sport
  in ltalia.
    L'articolo 3 disciplina la composizione e le funzioni del
  Comitato per la programmazione sportiva presso la Presidenza
  del Consiglio dei ministri.  Funzione fondamentale è la
  predisposizione di un piano biennale nazionale dello sport.
    L'articolo 4 istituisce la Commissione di garanzia per lo
  sport.
    L'articolo 5 determina le funzioni della Commissione di
  garanzia per lo sport.
    L'articolo 6 definisce i compiti delle regioni.  Inoltre
  prevede un piano biennale regionale dello sport e istituisce
  il comitato regionale per la programmazione sportiva.
    L'articolo 7 individua le funzioni dei comuni.
    L'articolo 8 elenca le attribuzioni del CONI, che viene
  trasformato in un ente privato di interesse pubblico, retto da
  uno statuto che ne disciplina l'organizzazione e il
  funzionamento.
 
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    L'articolo 9 fissa le norme quadro per il CONI e per le
  federazioni.
    L'articolo 10 definisce il ruolo dell'associazionismo
  sportivo.
    L'articolo 11 istituisce il Comitato paritetico per la
  promozione sportiva, con la partecipazione del CONI e degli
  enti di promozione sportiva.  Federazioni di almeno cinque enti
  di promozione sportiva
  possono entrare a far parte del Consiglio nazionale del
  CONI.
    L'articolo 12 prevede una delega al Governo per incentivare
  l'attività sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado.
    L'articolo 13 contiene norme sul finanziamento
  dell'attività sportiva pubblica e privata, nonché norme in
  materia di concorsi a pronostico.
 
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