| Onorevoli Colleghi! -- Nelle ultime legislature sono
state presentate numerose iniziative legislative - da parte
sia del Governo sia di diversi gruppi parlamentari - intese a
fornire una disciplina dell'attività sportiva in Italia.
Sul finire della X legislatura, un comitato ristretto
nominato dalla Commissione cultura della Camera dei deputati,
ha raccolto, in un testo unificato, gran parte di questi
provvedimenti; tuttavia, l' iter legislativo di tale
testo è stato interrotto a causa dello scioglimento anticipato
delle Camere.
Il testo elaborato dal comitato ristretto nella X
legislatura disciplinava in modo estremamente minuzioso e
dettagliato la materia in questione. Tuttavia una tale
regolamentazione non sarebbe con successo applicabile ad un
panorama multiforme
ed in continua evoluzione qual è ormai anche in Italia
l'insieme delle strutture e delle attività collegate al
fenomeno sportivo, a livello sia amatoriale e dilettantistico
sia professionalistico.
E' per questo che si propone una legge quadro vera e
propria, che si limiti alla pur ambiziosa funzione di fissare
gli indirizzi generali e gli orientamenti di principio,
operando in primis una distribuzione di competenze in
materia sportiva, dividendole tra l'amministrazione statale,
gli enti pubblici, il Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), gli enti di promozione sportiva, ed infine le
federazioni.
Riguardo agli enti, occorre pervenire al riconoscimento del
particolare ruolo che essi svolgono, delle loro peculiari
finalità e delle caratteristiche che li contraddistinguono.
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Si deve prendere atto della progressiva
differenziazione dei compiti degli enti rispetto al CONI, pur
prevedendo la possibilità che più enti aggregati in
federazioni non agonistiche entrino a far parte del Consiglio
nazionale del CONI.
Va poi assorbita nella disciplina legislativa la
consapevolezza dell'unitarietà del fenomeno sportivo. Essa
richiede un indirizzo generale, garantito da un rapporto a
doppia faccia, da un lato del Parlamento nei confronti del
Governo, dall'altro di un apposito comitato istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri in rapporto sia al
CONI sia alle regioni sia agli enti di promozione. La
formalizzazione dell'attività di un comitato di programmazione
garantisce, piuttosto che minacciare - come qualcuno pure
sostiene - l'unità e l'efficienza della disciplina del
fenomeno sportivo.
Appare poi indispensabile un meccanismo da porre a presidio
della trasparenza e della funzionalità del sistema: uno
strumento di garanzia del più corretto impiego dei fondi
pubblici erogati ai vari livelli per le attività sportive,
individuato in un comitato di garanti cui tutti gli enti
pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici sono
tenuti a rispondere e a rendere conto, seppure limitatamente
all'uso dei fondi medesimi.
Altre caratteristiche distintive della presente proposta di
legge sono inoltre la codificazione di un vero e proprio
sistema "misto", fondato sulla convivenza armonica di soggetti
pubblici e privati, e la predisposizione di criteri automatici
di assegnazione dei finanziamenti sulla base degli indirizzi
di massima fissati dal Parlamento e delle indicazioni generali
provenienti dal Comitato per la programmazione sportiva.
Elemento peculiare della presente proposta è, infine,
l'attribuzione al CONI dello status di ente privato di
interesse pubblico. Il permanere del CONI nell'ambito degli
enti strumentali dello Stato, lungi dal garantire l'aderenza a
finalità di interesse pubblico e di correttezza
amministrativa, non risponderebbe neppure alla sentita
esigenza di disporre di uno strumento duttile e agile,
particolarmente in riferimento all'inquadramento e alla
gestione del personale. Il CONI deve assolvere essenzialmente
alla funzione per la quale nacque, di federazione delle
federazioni, ormai non più proiettate soltanto verso la
quadriennale competizione olimpica. Deve, inoltre, sulla base
dell'esperienza accumulata, costituire un organo di consulenza
tecnica per tutte le istanze di decisione pubblica in materia
sportiva, con particolare riferimento alla progettazione,
localizzazione, costruzione e gestione degli impianti.
Il progetto si compone di 13 articoli.
L'articolo 1 fissa i princìpi generali in materia di sport:
la Repubblica promuove e sostiene la pratica sportiva tra i
cittadini; l'intervento pubblico in materia sportiva si
realizza attraverso le regioni, gli enti locali, il CONI e le
associazioni.
L'articolo 2 prevede che il Parlamento sia investito di un
esplicito potere di indirizzo e che il Governo presenti ogni
due anni una relazione al Parlamento sullo stato dello sport
in ltalia.
L'articolo 3 disciplina la composizione e le funzioni del
Comitato per la programmazione sportiva presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri. Funzione fondamentale è la
predisposizione di un piano biennale nazionale dello sport.
L'articolo 4 istituisce la Commissione di garanzia per lo
sport.
L'articolo 5 determina le funzioni della Commissione di
garanzia per lo sport.
L'articolo 6 definisce i compiti delle regioni. Inoltre
prevede un piano biennale regionale dello sport e istituisce
il comitato regionale per la programmazione sportiva.
L'articolo 7 individua le funzioni dei comuni.
L'articolo 8 elenca le attribuzioni del CONI, che viene
trasformato in un ente privato di interesse pubblico, retto da
uno statuto che ne disciplina l'organizzazione e il
funzionamento.
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L'articolo 9 fissa le norme quadro per il CONI e per le
federazioni.
L'articolo 10 definisce il ruolo dell'associazionismo
sportivo.
L'articolo 11 istituisce il Comitato paritetico per la
promozione sportiva, con la partecipazione del CONI e degli
enti di promozione sportiva. Federazioni di almeno cinque enti
di promozione sportiva
possono entrare a far parte del Consiglio nazionale del
CONI.
L'articolo 12 prevede una delega al Governo per incentivare
l'attività sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado.
L'articolo 13 contiene norme sul finanziamento
dell'attività sportiva pubblica e privata, nonché norme in
materia di concorsi a pronostico.
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