| (Princìpi).
1. La Repubblica promuove e sostiene la diffusione delle
attività sportive fra tutti i cittadini.
2. Gli interventi e le iniziative pubbliche in materia di
sport si realizzano attraverso le regioni, gli enti locali, il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il libero
associazionismo secondo le competenze e le modalità stabilite
dalla presente legge.
3. Lo Stato promuove direttamente la pratica sportiva
nell'ambito della scuola e dell'università, nonché nell'ambito
delle Forze armate, della Polizia di Stato e dei corpi
militarizzati.
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