| (Indirizzo parlamentare).
1. Ogni due anni, e in sede di prima applicazione della
presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in
vigore, il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo
stato dello sport in Italia.
2. Sulla base degli indirizzi dettati dal Parlamento, il
Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
adotta il piano biennale nazionale dello sport predisposto dal
Comitato per la programmazione sportiva, di cui all'articolo
3, recante le linee generali di indirizzo alle quali lo Stato,
le regioni e gli enti locali devono attenersi nel successivo
biennio per regolare la loro attività in materia di sport.
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