| (Comitato
per la programmazione sportiva).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è
istituito il Comitato per la programmazione sportiva, al quale
è attribuito il compito di predisporre la proposta di piano
biennale nazionale dello sport di cui al comma 2 dell'articolo
2. Il piano contiene le linee secondo le quali lo Stato
interviene direttamente in materia di sport, nonché i criteri
di ripartizione dei finanziamenti statali e le condizioni cui
devono uniformarsi tutti gli enti pubblici e privati
destinatari di contributi pubblici. Il piano contiene altresì
i princìpi che valgono ad assicurare la necessaria
programmazione e il coordinamento nell'attività delle regioni,
degli enti locali, del CONI e dell'associazionismo
sportivo.
2. Fanno parte del Comitato per la programmazione
sportiva:
a) il Presidente del Consiglio dei ministri, o un
suo delegato, che lo presiede;
b) il Ministro della difesa, o un suo delegato;
c) il Ministro della pubblica istruzione, o un suo
delegato;
d) cinque rappresentanti delle regioni;
e) cinque rappresentanti del CONI;
f) due rappresentanti degli enti di promozione
sportiva.
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