Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5708
DDL0466-0006
Progetto di legge Camera n. 466 - testo presentato - (DDL12-466)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C466. TESTIPDL
...C466.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC466 ZZ12 ZZPD ZZPR
                         (Commissione
                  di garanzia per lo sport).
    1.  Ferme restando le competenze della Corte dei conti, al
  fine di consentire al Parlamento di verificare l'utilizzo dei
 
                               Pag. 6
 
  fondi pubblici destinati alla promozione dell'attività
  sportiva è istituita la Commissione di garanzia per lo sport,
  composta da cinque membri scelti dai Presidenti della Camera
  dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro,
  tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della
  Corte costituzionale, di presidente di sezione della Corte di
  cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti.  I
  membri della Commissione durano in carica sei anni e non
  possono esercitare, per tutta la durata del loro mandato,
  alcuna attività professionale diversa dall'insegnamento, né
  essere amministratori di enti pubblici o privati, né ricoprire
  cariche elettive.  Qualora membro della Commissione sia un
  magistrato in servizio, esso è collocato fuori ruolo all'atto
  dell'accettazione della nomina.  Ai membri della Commissione è
  corrisposta una retribuzione pari a quella spettante ai
  giudici della Corte costituzionale.
    2.  Alle dipendenze della Commissione di garanzia per lo
  sport è posto un ufficio di segreteria composto da personale
  della pubblica amministrazione collocato fuori ruolo il cui
  contingente è determinato, su proposta della Commissione
  stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
  da adottare di concerto con il Ministro del tesoro.
    3.  Le spese di funzionamento della Commissione di garanzia
  per lo sport sono poste a carico di un apposito capitolo dello
  stato di previsione del Ministero del tesoro.  Il rendiconto
  della gestione finanziaria della Commissione è soggetto al
  controllo della Corte dei conti.
    4.  Le norme sull'organizzazione e sul funzionamento della
  Commissione di garanzia per lo sport, nonché quelle dirette a
  disciplinare la gestione delle spese, sono approvate con
  decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
  del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
  Consiglio dei ministri, e previo parere della Commissione
  stessa.
 
DATA=940505 FASCID=DDL12-466 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0466 TOTPAG=0013 TOTDOC=0015 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=029 PAGFIN=0006 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=046600 00 FASCIDC=12DDL0466 SORTNAV=0046600 000 00000 ZZDDLC466 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati