| (Commissione
di garanzia per lo sport).
1. Ferme restando le competenze della Corte dei conti, al
fine di consentire al Parlamento di verificare l'utilizzo dei
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fondi pubblici destinati alla promozione dell'attività
sportiva è istituita la Commissione di garanzia per lo sport,
composta da cinque membri scelti dai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro,
tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della
Corte costituzionale, di presidente di sezione della Corte di
cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti. I
membri della Commissione durano in carica sei anni e non
possono esercitare, per tutta la durata del loro mandato,
alcuna attività professionale diversa dall'insegnamento, né
essere amministratori di enti pubblici o privati, né ricoprire
cariche elettive. Qualora membro della Commissione sia un
magistrato in servizio, esso è collocato fuori ruolo all'atto
dell'accettazione della nomina. Ai membri della Commissione è
corrisposta una retribuzione pari a quella spettante ai
giudici della Corte costituzionale.
2. Alle dipendenze della Commissione di garanzia per lo
sport è posto un ufficio di segreteria composto da personale
della pubblica amministrazione collocato fuori ruolo il cui
contingente è determinato, su proposta della Commissione
stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da adottare di concerto con il Ministro del tesoro.
3. Le spese di funzionamento della Commissione di garanzia
per lo sport sono poste a carico di un apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto
della gestione finanziaria della Commissione è soggetto al
controllo della Corte dei conti.
4. Le norme sull'organizzazione e sul funzionamento della
Commissione di garanzia per lo sport, nonché quelle dirette a
disciplinare la gestione delle spese, sono approvate con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, e previo parere della Commissione
stessa.
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